Eureka Previdenza

INPGI

Riscatti Ricongiunzioni Accrediti figurativi

Domande di ricongiunzione

(circ.92/2022)

 

INPGI

Riscatti Ricongiunzioni Accrediti figurativi

Domande di ricongiunzione

(circ.92/2022)

 

Domande di ricongiunzione presentate entro il 30/06/2022

Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 al fine di trasferire nel FPLD - Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.

Domande presentate dal 1° luglio 2022

A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 o dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.

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