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Assistenza per periodi inferiori ad un mese
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Certificazione provvisoria
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Concessione agli uniti civilmente
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Coniuge convivente
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Contribuzione figurativa
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Cumulabilità e compatibilità dei permessi
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Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
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Frazionabilità ad ore dei permessi
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Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
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Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
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La domanda e la documentazione
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Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
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Lavoratori agricoli
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Lavoratori agricoli a tempo determinato
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Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
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Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
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Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
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Madre lavoratrice dipendente
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Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
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Non spettano
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Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
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Parentela e affinità
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Parenti o affini entro il 2° grado
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Parenti o affini entro il terzo grado
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Part-time verticale
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Permessi retribuiti
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Permessi retribuiti e ANF
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Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
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Quanto spetta
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Requisiti
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Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
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Ricorsi
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Scelta della sede di servizio
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Soggetti aventi diritto
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Strutture di ricovero
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Unioni civili e Conviventi
INPGI
Le prestazioni pensionistiche
Ambito soggettivo di applicazione
(circ.92/2022)
Come anticipato, l’articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Ai soggetti così individuati (di seguito, giornalisti iscritti al FPLD) si applica il regime pensionistico di cui ai commi 104 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, come descritto nei paragrafi che seguono.
INPGI
Le prestazioni pensionistiche
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INPGI
Le prestazioni pensionistiche
Passaggio dall'INPGI all'INPS
(circ.92/2022)
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.
Alla presente circolare è allegato il Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (Allegato n. 1).
INPGI
Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI
Pensione ai superstiti
(circ.92/2022)
L’articolo 9 del Regolamento INPGI prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato in possesso di 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente alla domanda di pensione, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, la pensione ai superstiti è riconosciuta in favore:
- del coniuge superstite e
- dei figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o,
- in mancanza di essi, dei genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
- In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. La condizione della vivenza a carico del de cuius è verificata ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
Nel caso in cui i figli del dante causa frequentino corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’articolo 10 del citato Regolamento dispone che la pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
- 75% per un superstite;
- 90% per due superstiti;
- 100% per tre o più superstiti.
Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
I commi 3 e 4 del citato articolo 10 prevedono inoltre che: “3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:
Scaglioni di importo della pensione origine |
% |
---|---|
fino a 30.988 euro |
75% |
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro |
70 % |
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro |
65 % |
oltre 41.317 euro |
60 % |
Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla predetta legge.
Il comma 8 del citato articolo 10 prevede inoltre che: “In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale”.
La disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificano antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.
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