Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni INPGI Le prestazioni pensionistiche Valorizzazione della contribuzione ex ENPALS
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
INPGI
Valorizzazione della contribuzione ex ENPALS
(circ.22/2022)
Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI (circ.22/1922)
Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 nonché ai soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione. In tali casi, infatti, non operano le disposizioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, e della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973 (cfr. il punto 5 del messaggio n. 1561 del 2021).
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI (circ.92/2022)
Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e della citata Convenzione INPS/ENPALS del 1973.
In particolare, poiché per espressa previsione legislativa del citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD, la contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione ai sensi della Convenzione INPS/ENPALS.
Diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata secondo i criteri disciplinati dal citato articolo 16 al fine del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo secondo le previste modalità e la prestazione potrà essere liquidata sulla scorta delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 4. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione (articolo 13 della menzionata Convenzione INPS/ENPALS). Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.
Per quanto riguarda la valorizzazione della contribuzione presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione FPLD – anche in evidenza contabile separata – ed ex ENPALS, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 2, lettera c), del messaggio n. 14371 del 2007.
Per le modalità di definizione delle domande di pensione, si fa rinvio alle istruzioni fornite con i messaggi n. 14371 del 2007 e n. 3324 del 2014, per quanto compatibili.
Resta fermo che le disposizioni di cui al citato articolo 16 non sono applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo n. 184 del 1997, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006 e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale n. 282 del 1996.