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INPGI
Le prestazioni pensionistiche
Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
(circ.92/2022)
L’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 ha stabilito che “per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
- delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
- della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:
- 1)la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022;
- 2)la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.
Le predette quote costituiranno il pro-quota FPLD anche nel caso di applicazione degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi, secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 6.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 1), trovano applicazione gli articoli 6 e 7 del Regolamento INPGI. In particolare, con riferimento alle quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento, rilevano esclusivamente le retribuzioni relative alle anzianità contributive accreditate presso l’evidenza contabile separata, comprese quelle precedenti al 1° luglio 2022.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 2), si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi al FPLD. In particolare, con riferimento alle quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento, rilevano anche le retribuzioni relative alle anzianità contributive versate o accreditate nell’evidenza contabile separata, anche precedenti al 1° luglio 2022.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che alle pensioni di anzianità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI si applica una percentuale d’abbattimento del 3% su base annua, rapportata agli anni e ai mesi mancanti al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021. Le istruzioni applicative sul punto saranno fornite successivamente.