Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni INPGI Le prestazioni pensionistiche Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
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INPGI
Le prestazioni pensionistiche
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
(circ.92/2022)
A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del Regolamento INPGI.
Alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388 del 2000.