Eureka Previdenza

Opzione per il sistema contributivo

Massimale contributivo

(circ.42/2009) (circ.93/2019) (msg.730/2023)

Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
In particolare, la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva.
In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo.
In via preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva ante 1.1.96 in Paesi della CEE o convenzionati si veda la circolare n. 21 del 29 gennaio 2001), anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo.

Opzione per il sistema contributivo

Massimale contributivo

(circ.42/2009) (circ.93/2019) (msg.730/2023)

Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
In particolare, la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva.
In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo.
In via preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva ante 1.1.96 in Paesi della CEE o convenzionati si veda la circolare n. 21 del 29 gennaio 2001), anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo.

Lavoratori con periodi anteriori al 1996 utilizzabili a domanda (figurativi o riscatti)

Lavoratori che possono vantare periodi anteriori all’1.1.96 utilizzabili a domanda (accrediti figurativi e riscatti)

L’ingresso di anzianità assicurative derivanti da operazioni descritte in epigrafe determina la loro collocazione temporale nei periodi cui gli eventi si riferiscono.
Si è, quindi, posto il problema dei soggetti che possono vantare periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento.
Al riguardo si chiarisce che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo.
Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione (Nel caso in cui la comunicazione al datore venga fatta in ritardo la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione) al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
Ad eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiestida soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo (vedi anche circolare n. 29 dell’11.3.2008).
Si precisa infine che l’accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto”, ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito.

Effetti del mancato pagamento dell'onere di riscatto

Effetti del mancato pagamento dell’onere o della reiezione della domanda

Nel caso di riscatto l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).
Conseguentemente nei casi di mancato assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato “nuovo iscritto” e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all’applicazione del massimale contributivo.
Anche in tale fattispecie il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro il quale deve provvedere all’applicazione del massimale contributivo e, per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata.
L’onere della comunicazione sussiste in capo al lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento della domande di riscatto ovvero di accredito figurativo (es. mancanza dei requisiti). 
Affinché si provveda ad una rapida sistemazione della posizione contributiva del lavoratore interessato si sottolinea l’importanza della tempestività della predetta comunicazione.

Regolarizzazione di periodi pregressi

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Considerato, inoltre, che la definizione del quadro di operatività del massimale contributivo nelle singole fattispecie ha richiesto un particolare approfondimento e che soltanto con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, si fa presente che ai fini della sistemazione delle differenze contributive troverà applicazione la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Pertanto la sistemazione delle differenze contributive potrà essere effettuata nei previsti termini prescrizionali entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

(msg.730/2023)

A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

Al riguardo, in linea con la citata norma, secondo la quale “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione”, l’Istituto, nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti (cfr., anche, la circolare n. 177/1996).

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse – valutabili nel calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza), i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

In ordine all’applicazione della norma in esame alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa acquisita dall’interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa (cfr. l’art. 1, commi 6 e 12, della legge n. 335/1995) - e della conseguente applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile – si è posta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

In proposito, si ricorda che l’Enasarco, costituito come ente di diritto pubblico con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, ha assolto inizialmente la funzione di gestore del Fondo per l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto e, successivamente, anche quella di gestore del Fondo di previdenza e del Fondo di assistenza in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In seguito, la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, funzione confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12. La Fondazione Enasarco, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

Vedi

Importo del massimale

Importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli assicurati dal 1° gennaio 1996

Serie storica del massimale contributivo dall'anno 1946 in poi  -  Tab. R
ANNIIMPORTO IN EURO
AnnuoMensileSettimanale
       
2024 119.560,00 9.963,33  2.299,23
2023 113.520,00 9.460,00 2.183,07
2022 105.014,00 8.751,16 2.019,50
2021 103.055,00 8.587,91 1.981,82
2020 103.055,00 8.587,91 1.981,82
2019 102.543,00 8.545,25 1.971,98
2018 101.427,00 8.452,25 1.950,52
2017 100.324,00 8.360,33 1.929,30
2016 (circ.13/2016) 100.324,00 8.360,33 1.929,30
2015 100.324,00 8.360,33 1.929,30
2014 (circ.20/2014) 100.123,00 8.343,58 1.925,44
2013 (circ.22/2013) 99.034,00 8.252,83 1.904,50
2012 (circ.38/2012) 96.149,00 8.012,41 1.849,02
2011 (circ.10/2012) 93.622,00 7.801,83 1.800,42
2010 (circ.132/2009) 92.147,00 7.678,91 1.772,05
2009 (circ.132/2009) 91.507,00 7.625,58 1.759,75
2008 (circ.142/2007) 88.670,00 7.389,16 1.705,19
2007 87.188,00 7.265,66 1.676,69
2006 85.478,00 7.123,16 1.643,80
2005 84.049,00 6.997,25 1.614,75
2004 82.402,00 6.866,83 1.584,65
2003 80.392,00 6.699,25 1.545,98
2002 78.507,00 6.542,25 1.509,75
ANNIIMPORTO IN LIRE
AnnuoMensileSettimanale
2001 148.014.000 12.334.500 2.846.423
2000 144.263.000 12.021.917 2.774.288
1999 141.991.000 11.832.583 2.730.596
1998 139.480.000 11.623.333 2.682.308
1997 137.148.000 11.429.000 2.637.462
1996 132.000.000 11.000.000 2.538.462
1995 125.237.000 10.436.417 2.408.404
    
1946 2.642.000 220.167 50.808
1947 3.118.000 259.833 59.962
1948 5.054.000 421.167 97.192
1949 5.352.000 446.000 102.923
1950 5.432.000 452.667 104.462
1951 5.361.000 446.750 103.096
1952 5.881.000 490.083 113.096
1953 6.128.000 510.667 117.846
1954 6.244.000 520.333 120.077
1955 6.413.000 534.417 123.327
1956 6.593.000 549.417 126.788
1957 6.923.000 576.917 133.135
1958 7.055.000 587.917 135.673
1959 7.394.000 616.167 142.192
1960 7.364.000 613.667 141.615
1961 7.563.000 630.250 145.442
1962 7.782.000 648.500 149.654
1963 8.179.000 681.583 157.288
1964 8.792.000 732.667 169.077
1965 9.311.000 775.917 179.058
1966 9.711.000 809.250 186.750
1967 9.905.000 825.417 190.481
1968 10.103.000 841.917 194.288
1969 10.234.000 852.833 196.808
1970 10.521.000 876.750 202.327
1971 11.058.000 921.500 212.654
1972 11.611.000 967.583 223.288
1973 12.261.000 1.021.750 235.788
1974 13.536.000 1.128.000 260.308
1975 16.162.000 1.346.833 310.808
1976 18.942.000 1.578.500 364.269
1977 22.067.000 1.838.917 424.365
1978 26.061.000 2.171.750 501.173
1979 29.293.000 2.441.083 563.327
1980 33.892.000 2.824.333 651.769
1981 41.043.000 3.420.250 789.288
1982 48.718.000 4.059.833 936.885
1983 56.659.000 4.721.583 1.089.596
1984 65.158.000 5.429.833 1.253.038
1985 72.065.000 6.005.417 1.385.865
1986 78.263.000 6.521.917 1.505.058
1987 83.037.000 6.919.750 1.596.865
1988 86.857.000 7.238.083 1.670.327
1989 91.200.000 7.600.000 1.753.846
1990 97.219.000 8.101.583 1.869.596
1991 103.149.000 8.595.750 1.983.635
1992 109.751.000 9.145.917 2.110.596
1993 115.678.000 9.639.833 2.224.577
1994 120.536.000 10.044.667

2.318.000

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