Domande presentate fino al 28 settembre 2004 (circ.91/2002)
Con sentenze n.1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la Corte di Cassazione ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità. Le disposizioni debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale (circ.7/2004).
In applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione possono essere accolte, sussistendo i relativi requisiti:
- le domande di pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di tale assicurazione;
- le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di una di tali gestioni;
- le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Con messaggio n. 45 del 12 febbraio 2003 è stato comunicato che le domande mirate alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia, devono contenere nel campo 36 della procedura EAD75, il codice "TRA". La procedura di liquidazione delle pensioni riporta automaticamente nel terzo byte del campo del codice natura il codice H (messaggio 102/2003).
Per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze in parola i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole (per il concetto di più favorevole vedi msg. 272/2002), dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso (c.d. finestre). Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di anzianità a tutti gli effetti. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi - utili per il diritto a pensione di anzianità - già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di anzianità. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza (circ.123 del 29 maggio 1997) possono essere esaminati e definiti sulla base dei criteri innanzi esposti. I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
Nel caso di titolari di pensione di invalidità deceduti senza aver presentato la domanda di pensione di anzianità ovvero di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi, considerato che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.
Sono superate le disposizioni della circolare 289/91 e del msg 3089/99.
Relativamente alle domande di trasformazione già presentate (fino al 28 settembre 2004) continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 se alla data della presente circolare ricorrono i prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione nonchè di cessazione del rapporto di lavoro dipendente (circ.134/2004).