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Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting
Rinuncia del beneficio
(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda.
Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.
A titolo esemplificativo, qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo baby-sitting di due mesi (importo 1.200 euro), nel caso in cui abbia utilizzato il contributo per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo del contributo per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.
In caso la rinuncia avvenga successivamente all’acquisizione telematica del contributo per i servizi di baby-sitting mediante “Libretto Famiglia”, la madre beneficiaria potrà restituire gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare utilizzando la medesima procedura con cui ha acquisito il contributo.
Si rammenta che la mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.
L’Istituto provvede a effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circ.169/2014 (contenente indicazioni per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata) e nella circ.216/2016 (contenente indicazioni per le lavoratrici autonome e imprenditrici).