Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Esaurimento stanziamento anno 2016

(msg.3285/2016)

Si comunica l’esaurimento per l’anno 2016 del budget di 20 milioni di euro, previsto dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e stanziato per il finanziamento del beneficio in oggetto, ed in attesa delle eventuali rideterminazioni da parte del Ministero vigilante in merito al beneficio suddetto, si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, l’Istituto “non prende in considerazione ulteriori domande” e, pertanto, la relativa procedura telematica non ne consente più l’acquisizione.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Sede competente all'adozione del provvedimento di concessione del beneficio - Gestione delle domande

(msg.2121/2015)

In relazione alle numerose richieste di chiarimento sulle modalità di gestione delle domande relative al beneficio di cui in oggetto, pervenute a seguito della pubblicazione del D.M. del 28 ottobre 2014 (G.U. n.287 del 11-12-2014) nonché della Circolare INPS n.169 del 16 dicembre 2014 e del messaggio Hermes n. 1143 del 13 febbraio 2015, la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito ha evidenziato la necessità di fornire i chiarimenti di seguito esplicitati:

  • l’ammissione al beneficio non ha come presupposto una graduatoria unica nazionale,
  • conseguentemente, le domande presentate dal 16 dicembre 2014 ad oggi, e fino alla fine della sperimentazione, dovranno essere lavorate dalle singole Strutture INPS secondo il generale criterio di competenza territoriale,
  • sarà pertanto compito di ogni Struttura procedere all’istruttoria delle domande e all’emissione dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto, negli ordinari termini di conclusione del procedimento amministrativo, con espresso invito, rivolto alle Direzioni Regionali, alla massima diffusione, presso le Strutture territoriali di competenza, delle disposizioni contenute nei citati provvedimenti.

Quanto sopra premesso, si raccomanda l'attenta lettura delle citate disposizioni in argomento.  

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting 

Beneficiari

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Disposizioni precedenti al messaggio 1428/2018

Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale:

  1. dipendenti di amministrazioni pubbliche
  2. o dipendenti di privati datori di lavoro,
  3. oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335
  4. lavoratrici autonome o imprenditrici (circ.216/2016
    1. le coltivatrici dirette, mezzadre e colone 
    2. le artigiane ed esercenti attività commerciali 
    3. le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
      La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.

      Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici autonome o imprenditrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (circolare n. 46 del 17 marzo 2006).

      Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale (quindi se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata).

In proposito si rammenta che tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).

A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Sono, in ogni caso, escluse:

  1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248..

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Disposizioni della circ.48/2013

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità).
Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Accoglimento o rigetto della domanda

(circ.169/2014) (msg.1428/2018)

Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.


Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata

Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso all’indirizzo PEC indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione è in questo caso inviata a tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento alla casella PEC. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento è inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.

Si ricorda che il provvedimento è comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC.


Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata

Nel caso in cui non venga indicato un indirizzo PEC, la notizia della comunicazione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale è fornita alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.

Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che detto provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto, con l’invito ad accedere per la consultazione.

L’efficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.


Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Misura e durata del beneficio

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

  • il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo; pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni potranno essere  utilizzati solo come congedo parentale; analogamente, se una lavoratrice dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, così come sopra definita.

Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata al presente messaggio (allegato 1).


Disposizioni precedenti al messaggio 1428/2018

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla presente circolare.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher  per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (paragrafo 3.1).

I voucher in questione rientrano nella disciplina dell’art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (paragrafo 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

 

Misura e durata per le lavoratrici autonome o imprenditrici (circ.216/2016)

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher,  secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (vedi infra par. 3.1).

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (vedi infra par. 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting

I voucher (o buoni lavoro) sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla citata circolare n. 75/2016, contenente altresì le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro.

In ogni caso le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (vedi infra par. 8).

La mancata appropriazione o l’appropriazione parziale, entro il termine sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia totale o parziale al beneficio con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale.

Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture

Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto - entro e non oltre il 31 luglio 2017 - da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto e relativo all’anno 2016.

Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>concorsi e gare>avvisi.

Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2016.

L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale dell’1 settembre 2016, il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria e sarà erogato, nei termini di legge, a seguito dell’invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente da parte della struttura, della richiesta di pagamento, in cui dovranno essere riportati:

  • il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice beneficiaria;
  • il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2016, gennaio 2017 e così via);
  • il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico, sono disponibili nel sito istituzionale www.inps.it  nella home page>concorsi e gare>avvisi. In mancanza delle quali l’Istituto non provvederà al pagamento delle predette richieste afferenti alla fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.

Le richieste di pagamento dovranno essere intestate all’Istituto. Qualora le richieste siano effettuate mediante emissione di fattura, si ricorda che le fatture stesse dovranno pervenire tramite sistemi di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (circolare n. 30 del 3 marzo 2014).

Le richieste di pagamento non potranno avere ad oggetto periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi al 31 luglio 2017.

 

L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili.
È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, istituito presso l’Inps.
In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n.32/2011.

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