Eureka Previdenza

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative

Misura della pensione

(circ.140/2013)

In applicazione del predetto comma 240 il trattamento di inabilità, di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:

  1. una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
  2. una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).

Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative.

Si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. l’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e le istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici, circolari Inpdap n. 57 del 1997 e n. 37 del 2012).
Per quanto riguarda le modalità di calcolo si ribadiscono i criteri già operanti.
Pertanto detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).

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