Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità per iscritti a due o più fondi Misura della pensione
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 8408
La pensione di inabilità
Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative
Misura della pensione
(circ.140/2013)
In applicazione del predetto comma 240 il trattamento di inabilità, di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:
- una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
- una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative.
Si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. l’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e le istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici, circolari Inpdap n. 57 del 1997 e n. 37 del 2012).
Per quanto riguarda le modalità di calcolo si ribadiscono i criteri già operanti.
Pertanto detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).