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Benefici per i lavoratori non vedenti
Natura ed entità del beneficio
(circ.173/91)
Per quanto concerne i contenuti del beneficio riconosciuto ai lavoratori in questione, l'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, interpretando autenticamente l'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113, stabilisce che il beneficio dalla stessa previsto in favore dei centralinisti non vedenti viene esteso agli altri lavoratori privi della vista "anche agli effetti dell'anzianità assicurativa". Ciò significa che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio deve essere considerato utile sia ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva sia ai fini dell'anzianità assicurativa. Si precisa che il beneficio va concesso, proporzionalmente, anche per periodi di attività inferiori all'anno aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto. Resta fermo, peraltro, che il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.