Eureka Previdenza

Benefici per i lavoratori non vedenti

Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo

(circ.73/2017)

L’articolo 1, comma 209, della legge 232/2016 introduce per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

In particolare il menzionato comma 209 prevede che: “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Con la presente circolare si forniscono le relative istruzioni, fatte salve quelle fornite con circolare n. 173 del 1991 per gli aspetti non innovati.


Normativa di riferimento

L’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede in favore dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all’albo professionale, la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.

Le maggiorazioni in argomento sono utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità contributiva.

Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale.

L’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 peraltro ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti i benefici previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113.


Destinatari

Dalla lettura del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modifiche (capo I articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68) discende che destinatari della disposizione in oggetto sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il beneficio è pertanto corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti categorie:

  • ciechi civili
  • ciechi invalidi per servizio
  • ciechi invalidi del lavoro
  • ciechi di guerra.

Il beneficio

Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.

Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).

Il meccanismo introdotto dall’articolo 1, comma 209, della legge 232/2016 si applica a partire dall’età della decorrenza della pensione.

Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.   

Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.

Nulla è innovato per quanto concerne l’attribuzione del citato beneficio, per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.

Il beneficio suddetto non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

Benefici per i lavoratori non vedenti

Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo

(msg.4666/2004)

 

Vedasi quanto detto per i lavoratori invalidi in misura superiore al 74%

 

Benefici per i lavoratori non vedenti

Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95

(msg.45/2003)

Si rinvia allo stesso argomento trattato per la maggiorazione spettante agli invalidi in misura superiore al 74%

Benefici per i lavoratori non vedenti

Decorrenza del beneficio

(circ.173/1991)

Per i centralinisti non vedenti:

  • i benefici sono attribuiti per il diritto e per l'anzianità contributiva ed assicurativa delle pensioni con decorrenza successiva al 20 aprile 1985.

Per i lavoratori privi della vista:
(coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione)

  • i benefici sono attribuiti per il diritto e per l'anzianità contributiva ed assicurativa delle pensioni con decorrenza successiva al 26 aprile 1991.

Benefici per i lavoratori non vedenti

Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio

(circ.173/1991)

La maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette, autonome e supplementari, supplementi di pensione) aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della L. n. 120/1991. Al riguardo l'art. 2 della legge in esame stabilisce espressamente che il beneficio e' utile "anche agli effetti dell'anzianità assicurativa". Ne consegue che la data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.

L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della prestazione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

Si ricorda che, ai fini della riduzione dei requisiti di età, di contribuzione e di assicurazione prevista dalla norma citata, per lavoratori ciechi si intendono coloro che siano stati colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Quanto scritto sotto è superato dall'articolo 1, comma 209, della legge 232/2016

Si rimanda alla pagina specifica

La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva per le pensioni a calcolo misto ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo: nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

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