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Aspettativa per cariche pubbliche elettive
Versamento della quota a carico del lavoratore
(circ.81/2000) (circ.48/2002)
Ad integrazione di quanto disposto con la circolare n. circ.81/2000 si ricorda che l’interessato potrà iniziare il versamento della contribuzione di cui all’art. 38 della legge in oggetto per il tramite dell’organo elettivo di appartenenza, riferita al periodo di aspettativa maturato nell’anno precedente, a partire dalla apertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito figurativo che, come noto, decorrono dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Detto versamento dovrà essere completato entro e non oltre il 16 ottobre successivo. Infatti, anche se la norma non prevede un termine finale per l’adempimento contributivo in questione, esso si configura come obbligatorio per i soggetti che richiedono l’accredito della contribuzione figurativa, e deve pertanto essere effettuato, come già precisato, entro il termine ultimo del 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia svolta l’aspettativa. Ciò anche al fine di consentire all’organo elettivo di appartenenza, attraverso il quale l’interessato deve provvedere al versamento, di riversare agli enti previdenziali competenti quanto introitato in tempo utile.