Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali

Prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro

(msg.2653/2019)

Con la circolare n. 153 del 24/10/2017 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali.

Nell’ambito del modello “AP123”, allegato alla predetta circolare e reso disponibile ai fini della raccolta delle informazioni datoriali necessarie all’istruttoria della domanda, è stato inserito un prospetto retributivo contenente le principali voci afferenti alla retribuzione teorica spettante per l’accredito figurativo.

Detto prospetto dovrà essere validato dall’Ispettorato territoriale del lavoro che ha la competenza a raffrontare i dati dichiarati dal datore con quelli dei contratti collettivi applicabili al caso concreto.

Sono state, tuttavia, rilevate alcune criticità in merito alla verifica dei citati prospetti retributivi per i casi in cui la retribuzione ivi indicata, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione alle componenti retributive da qualificare come retribuzione teorica, contenga, in relazione ai diversi CCNL, voci retributive ulteriori rispetto a quelle rappresentabili.

In relazione a detti casi, ove pervengano osservazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, sarà cura della Struttura territoriale Inps attivarsi con il datore di lavoro al fine di richiedere l’ulteriore specifica delle voci retributive, da inoltrare successivamente al predetto Ispettorato per la convalida.

Ciò nelle more della prevista implementazione del flusso Uniemens, nell’ambito del quale verrà introdotta l’obbligatorietà per il datore di lavoro, nel caso di lavoratore in aspettativa per motivi politici o sindacali, dell’indicazione della retribuzione teorica.

Aspettativa per cariche sindacali e Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive

(msg.3971/2019)

Il presente messaggio riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Di seguito, distinte per fattispecie, vengono riepilogate le disposizioni già in uso ed i nuovi adempimenti introdotti con il presente messaggio, riunendo in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi: all’atto delle concessione dell’aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività aziendale per altre cause.

La revisione organica della materia ha reso necessaria, per entrambe le fattispecie (aspettativa e distacco), l’introduzione dell’onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens - pur in assenza di contribuzione - contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.

L’attestazione nel flusso UniEmens della condizione di aspettativa o distacco ed il suo permanere, la valorizzazione della retribuzione c.d. “persa” utile all’accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell’azienda desumibile dalla produzione del flusso, faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove richiesto dal sindacato.  

Nel contempo, i dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate. Ne deriva che l’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.


Obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens nel corso dell’aspettativa o del distacco

Il comma 8 dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 prevede che “[…] ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".

Detto valore, ascrivibile alla retribuzione virtuale, è nella sostanza identico al valore annuo che si ottiene moltiplicando la <RetribTeorica> per il <NumMensilita>.

Ambedue gli importi di cui sopra (legge n. 155/81 e retribuzione teorica annua) rappresentano il dovuto contrattuale (CCNL, integrativo, individuale) con esclusione di quanto connesso alla presenza.

In entrambi i casi, il dovuto ha natura dinamica e deve tener conto non solo dell’assetto retributivo esistente all’atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo dell’aspettativa a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili.  Si fa riferimento non solo agli aumenti fisiologici dei valori retributivi per la categoria e/o la qualifica, ma anche ad eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute.

Sulla stessa linea di parametro virtuale si pone l’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che stabilisce: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno od integrazione del reddito, dal 1° gennaio 2005, per i periodi settimanali di contribuzione figurativa, l’accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell’attività nel mese in cui si colloca l’evento”. Peraltro, si precisa che, mentre il comma 8 dell’articolo 8 della legge n. 155/81 contempla la retribuzione annua nel suo complesso, inclusiva quindi delle voci ultramensili, l’articolo 40 della legge n. 183/2010, avendo come obiettivo la determinazione del valore figurativo accreditabile in caso di assenza tutelata, si riferisce solo alla retribuzione c.d. “persa” nell’arco temporale - anche a durata oraria -  in cui si colloca l’evento.  

Per una disamina completa, è utile richiamare anche il comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto per il datore di lavoro, a decorrere dalla competenza 2005, l’obbligo di “[…] trasmettere mensilmente in via telematica […] i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni […]”. La denuncia Emens che ne è scaturita, successivamente trasformata in flusso UniEmens, costituisce - in conformità al dettato normativo - l’unico veicolo idoneo alla trasmissione delle informazioni finalizzate non solo all’adempimento dell’obbligo contributivo, ma anche alla “implementazione delle posizioni assicurative individuali”, intendendo per implementazione non soltanto il popolamento dell’estratto conto mediante assegnazione dei dati obbligatori, quanto anche la fornitura di dati utili ad altre procedure o elaborazioni successivamente conferenti in estratto.

L’obbligo di trasmissione appena descritto deve considerarsi inclusivo anche dei dati attinenti alla sospensione dell’attività lavorativa a causa di aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, distacco sindacale, al suo permanere, alla retribuzione virtuale in caso di aspettativa.

A decorrere dalla competenza gennaio 2020 la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in uso, per comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco, nonché per attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.

L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga.

In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso - con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento - ma l’obbligo di denuncia di cui al citato D.L. n. 269/2003 permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa).

La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.

Si illustrano di seguito gli adempimenti, distinti per fattispecie.


Adempimenti per l’aspettativa sindacale

Permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.

I flussi riferiti al periodo di aspettativa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

-  <TipoLavStat> = S000;      

-  indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;

-  qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti la corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

-  i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.

In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa sindacale, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio.

L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.


Adempimenti per il distacco sindacale

E’ stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

In caso di distacco il datore di lavoro - pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione - effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).

La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000. Tale codice dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.

In quest’ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l’elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che conterrà la parte dell’Imponibile del mese relativa al tempo di distacco. Tale Elemento, senza valenza contributiva, costituisce un di cui dell’Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non andrà compilato in quanto tutto l’imponibile della denuncia è riferibile al distacco.

Tale distinzione è essenziale per separare i dati retributivi del periodo in servizio (normalmente inclusivo di importi influenzati dalla presenza) dagli importi percepiti nel distacco, i quali costituiranno la base per l’accredito della contribuzione aggiuntiva sindacalisti, ove corrisposta dal sindacato. È inoltre, essenziale per conoscere con esattezza la data inizio o fine di ciascuno dei due status: lavoratore in servizio, lavoratore in distacco sindacale.

Come sopra precisato, dovrà essere sempre presente il codice di cessazione“3D” nel flusso che attesta la sospensione dell’attività lavorativa; il medesimo codice di assunzione“3D” dovrà essere esposto nel flusso che attesta la ripresa dell’attività lavorativa. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.


Adempimenti per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive

In caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.

Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

-  <TipoLavStat> = E000;

-  indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;

-  qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

-  i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.

In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa per cariche elettive, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3E” in riferimento alla data di riammissione.

L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali

Provvedimento di aspettativa del datore di lavoro

(msg.2653/2019)

Nel caso di aspettativa che perdura nel tempo, ove il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore che chiede l’accredito figurativo, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.

Si ribadisce, pertanto, che le dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro potranno essere utilizzate solo per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui questa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato.

Si conferma altresì quanto già esposto nel citato messaggio n. 3499/2017 in relazione alla circostanza per cui le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa.

Tuttavia, nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, ed in corso di efficacia, sia irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente ad una propria dichiarazione di responsabilità attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i libri contabili o il LUL dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali, ecc.).

Con riferimento a dette dichiarazioni sostitutive del provvedimento originario, ed alla relativa documentazione allegata, la Struttura territoriale è comunque tenuta a procedere all’analisi istruttoria e alla valutazione dei singoli casi, ferma restando la necessità di attivare le consuete verifiche previste in materia di dichiarazioni di responsabilità.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali

Periodo di prova. Dispensa

(msg.2653/2019)

L’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 considera efficaci i provvedimenti di collocamento in aspettativa, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, “dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi”.

Si ribadisce, pertanto, che il decorso del periodo di prova, o comunque dei sei mesi, è condizione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali. Tale periodo deve essere caratterizzato da lavoro effettivo tenendo conto, a tal fine, delle assenze che, in ragione della contrattazione collettiva applicabile, non sospendano il decorso del periodo di prova.

Con riferimento alle condizioni in cui ricorre la dispensa del decorso dei sei mesi di lavoro, relativamente al caso specifico del transito del lavoratore da un’azienda all’altra, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, si ribadisce quanto già espresso con la circolare n. 225 del 20/11/1996 e quanto sempre precisato nell’ambito dei riscontri puntuali forniti alle Strutture territoriali nel tempo.

L’esenzione dallo svolgimento del periodo di prova deve discendere, ai fini dell’efficacia del provvedimento di conferma dell’aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa, da disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali emanate per la regolamentazione di trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie (trasferimenti di aziende, fusioni di imprese e simili). Si fa riferimento, pertanto, alle sole ipotesi di rapporti di lavoro trasferiti da un datore di lavoro ad un altro (novazione soggettiva di parte datoriale).

Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali

Canale telematico esclusivo e periodo transitorio

(circ.153/2017)

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Fino a tale data, le domande potranno essere presentate sia attraverso il canale telematico sia tramite PEC, raccomandata A/R o consegna diretta agli sportelli Inps, utilizzando i moduli AP121, AP122, AP123 e AP124 reperibili sul sito www.inps.it seguendo il percorso: Prestazioni e servizi>Tutti i moduli>Assicurato/Pensionato. I moduli, in formato pdf editabile, sono anche disponibili in allegato alla presente circolare (allegati da 1 a 4).

A partire dal 1° gennaio 2018 l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà accettata.

Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

  • Sito internet www.inps.it>Tutti i servizi>Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali accessibile con PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - almeno di Livello 2[1] - o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
  • Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate relative alla modalità di presentazione delle domande.


Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.inps.it, sezione “Tutti i servizi” > Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali (Cittadino). Al servizio è possibile accedere anche utilizzando la funzione Cerca o tramite le schede Prestazioni:

  •     Accredito dei contributi figurativi per aspettativa sindacale
  •     Accredito dei contributi figurativi per aspettativa per cariche pubbliche elettive

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di PIN dispositivo, di credenziali SPID, almeno di Livello 2, o di CNS. Dopo aver inserito le credenziali l’utente accede dal menu del servizio che mette a disposizione le seguenti funzionalità:

    · “Inserisci Domanda”;
    · “Consulta Domande”.
    · “Scarica manuale utente”.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti dalla procedura telematica che inviterà con un messaggio l’interessato a convertire il PIN ordinario (con il quale si può accedere al servizio) in PIN “dispositivo”, avvertendo che la domanda non può essere inviata telematicamente all’Inps e presa in carico, se l’utente non accede nuovamente al servizio online con il PIN dispositivo (o le credenziali SPID – almeno di Livello 2 - o CNS).

    Acquisizione domanda di accredito figurativo per aspettativa concessa per cariche sindacali o elettive.

Selezionando la funzione “Inserisci domanda” è possibile procedere nella compilazione e successivo invio telematico della domanda di accredito figurativo. Il richiedente è chiamato a confermare i propri dati anagrafici e parte dei dati di contatto, già precompilati dalla procedura in base alle informazioni associate alle credenziali utilizzate per l’accesso al servizio (PIN o SPID – almeno di Livello 2 - o CNS). I dati possono essere aggiornati mediante l’apposita funzione. E’ infine necessario indicare se la domanda è presentata in qualità di diretto interessato o di superstite di soggetto deceduto.

Effettuate le operazioni preliminari, il richiedente avrà la possibilità di scegliere se procedere alla compilazione della domanda di accredito figurativo per aspettativa concessa per carica sindacale ovvero procedere alla compilazione della domanda di accredito figurativo per aspettativa concessa per carica pubblica elettiva. In base alla scelta operata l’utente potrà visualizzare informazioni di dettaglio utili all’inserimento della domanda (principali riferimenti normativi, descrizione sintetica della disciplina, eventuale documentazione da allegare); infine, selezionando il pulsante “Compila domanda”, l’utente può inserire i dati e la documentazione richiesta a corredo della domanda nelle maschere proposte dalla procedura. Oltre ad indicare i periodi per i quali è chiesto l’accredito figurativo e le ulteriori informazioni richieste sul rapporto di lavoro, per completare la domanda l’utente deve allegare la documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”.

Una volta inserite tutte le informazioni ed allegati i documenti, tramite la funzione “Riepilogo e invio” è possibile verificare quanto inserito e, premendo il tasto “Accetto i termini e invio domanda”, effettuare l’invio telematico vero e proprio.

    Visualizzazione e consultazione domande inviate

Tutte le domande di accredito figurativo per aspettativa sindacale o elettorale presentate in via telematica sono disponibili per la consultazione tramite la funzione “Consulta domande” del menu della Home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della domanda (Bozza, Inviata, Acquisita).

Attraverso il pulsante di dettaglio è possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla pratica quali la sede Inps di assegnazione, il responsabile del procedimento amministrativo (dopo che l’operatore di sede avrà preso in carico la domanda) e lo stato della pratica. Sono visualizzabili, altresì, tutti i documenti allegati dall’utente alla domanda.

Tramite i pulsanti “Stampa Domanda” e “Stampa Ricevuta” è possibile stampare il dettaglio della domanda e della ricevuta di protocollo.

La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande è disponibile nel manuale d’uso del servizio online, reperibile nel menù delle funzioni della Home page dell’applicazione; il manuale può essere consultato online o scaricato in locale.


Presentazione delle domande tramite Patronato

Le domande in esame possono essere presentate anche tramite Patronato. L’accesso online da parte dei patronati avviene attraverso il seguente percorso: Tutti i servizi > Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali (Patronato).

I patronati possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini. Nel caso di accesso all’applicazione come Patronato è disponibile un terzo pulsante “Ricerca per Soggetto” che consente al Patronato di individuare, attraverso l’inserimento del codice fiscale, una domanda presentata da un determinato soggetto.

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal Patronato cui è stato attribuito regolare mandato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con il suo PIN personale, lo stato di definizione della pratica.


Supporto del Contact Center

La domanda può essere presentata anche rivolgendosi al servizio di Contact Center disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) che provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.

Solo per gli utenti dotati di un PIN dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e l’acquisisce sul sistema per la successiva lavorazione.    

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’interessato a trasformare il PIN, avvertendolo che l’istanza non sarà completata finché l’utente non avrà convertito il PIN ordinario in “dispositivo”. Nel menu del sito Contatti>Assistenza>Ottenere e gestire il PIN sono disponibili le istruzioni per convertire il PIN da ordinario a dispositivo.

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