Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Requisiti per il diritto

I requisiti richiesti per il diritto a pensione di inabilità sono sanitari e contributivi.

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Requisiti per il diritto

I requisiti richiesti per il diritto a pensione di inabilità sono sanitari e contributivi.

Requisiti sanitari

Requisiti sanitari

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi si considera inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La nuova definizione dell'inabilita', adottando la locuzione "impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" in luogo della dizione "impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" usata dall'art. 39 del D.P.R: n. 818/1957, ha inteso escludere dalla pensione di inabilità coloro che svolgono o siano in grado di svolgere un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma a nulla rilevando che si tratti di una attività non confacente, usurante o scarsamente remunerativa, essendo anche tali attività preclusive del diritto a pensione. In altri termini l'invalidità prevista dalla legge n. 222 va intesa non come incapacità del lavoratore allo svolgimento di una proficua occupazione bensì come incapacità piena ed incondizionata a qualsiasi lavoro autonomo o subordinato.

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE.
Il medico che ha effettuato la visita formulerà sul modello SS4 la proposta di giudizio conclusivo che, ove la domanda sia intesa ad ottenere la pensione di inabilità ed in subordine l'assegno di invalidità, dovrà riguardare, in caso di ritenuta insussistenza dello stato inabilitante, anche l'esistenza o meno dello stato invalidante.
Il Dirigente del Reparto assumerà il provvedimento di decisione sulla prestazione.
Atteso, peraltro, che la decisione del Dirigente del Reparto dovrà essere assunta sulla sola base del giudizio tecnico espresso dal sanitario, non essendo più valutabili gli elementi di carattere socio-economico, la competenza decisionale del Dirigente stesso non potrà più sostanziarsi nella possibilità di modificare direttamente tale giudizio, ma dovrà configurarsi come una facoltà di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunità, un riesame da parte dell'Ufficio Sanitario della Sede o, in casi particolari, da parte dell'Ufficio Sanitario della Sede Regionale.

Requisiti contributivi

Requisiti contributivi (art. 4, commi 1, 2 e 3) (Circolare 262/84)

Il requisito contributivo va verificato alla data della domanda (circolare 8/1998 e circ. 171/89)

Relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di inabilità si rinvia all'assegno di invalidità.

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