Eureka Previdenza

Assegno emergenziale

Procedure di liquidazione e riliquidazione

(circ.86/2012)

L’approvazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà da parte del Comitato sarà comunicato tempestivamente dalla D.C. Prestazioni a sostegno del reddito alla Sede Inps competente ad attivare la procedura di liquidazione dell’assegno emergenziale.
Si evidenzia che, sia per la prima liquidazione sia per eventuali riliquidazioni, la Sede competente è sempre quella presso cui è stata presentata la domanda di finanziamento e presso la quale è avvenuto il versamento della quota a carico dell’azienda.
La stessa Sede sarà tenuta alla totale presa in carico degli stessi lavoratori per tutto il periodo di erogazione dell’assegno emergenziale, anche per quanto riguarda l’erogazione della indennità di disoccupazione.
Pertanto tali lavoratori dovranno assolvere ogni loro onere nei confronti sempre della stessa Sede.
Si sottolinea che la liquidazione dell’assegno emergenziale dovrà avvenire soltanto a seguito di verifica dell’avvenuto versamento delle somme a carico dell’azienda come dalla stessa indicato in domanda.
Si evidenzia inoltre che, per la prestazioni di cui all’art. 11-bis “Sezione Emergenziale”, non vige il principio dell’automaticità. È quindi necessario che, prima della liquidazione delle prestazioni da parte della Sede, l’azienda abbia versato quanto dovuto.
La riscossione dell’assegno avviene secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda di disoccupazione.
Per procedere alla liquidazione dell’assegno emergenziale occorre innanzi tutto, per ciascun lavoratore, che si sia liquidata l’indennità di disoccupazione ordinaria, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come “assegno emergenziale”.
È necessario, altresì, verificare che il lavoratore non si sia rioccupato:

  • finché il lavoratore è percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria, la rioccupazione è evidenziata dalla stessa procedura DsWeb tramite l’incrocio con i dati UNILAV;
  • dal 9° o dal 13° mese, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per la percezione dell’assegno emergenziale, tale eventualità andrà verificata periodicamente a cura dell’operatore di Sede.

Assegno emergenziale

Procedure di liquidazione e riliquidazione

(circ.86/2012)

L’approvazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà da parte del Comitato sarà comunicato tempestivamente dalla D.C. Prestazioni a sostegno del reddito alla Sede Inps competente ad attivare la procedura di liquidazione dell’assegno emergenziale.
Si evidenzia che, sia per la prima liquidazione sia per eventuali riliquidazioni, la Sede competente è sempre quella presso cui è stata presentata la domanda di finanziamento e presso la quale è avvenuto il versamento della quota a carico dell’azienda.
La stessa Sede sarà tenuta alla totale presa in carico degli stessi lavoratori per tutto il periodo di erogazione dell’assegno emergenziale, anche per quanto riguarda l’erogazione della indennità di disoccupazione.
Pertanto tali lavoratori dovranno assolvere ogni loro onere nei confronti sempre della stessa Sede.
Si sottolinea che la liquidazione dell’assegno emergenziale dovrà avvenire soltanto a seguito di verifica dell’avvenuto versamento delle somme a carico dell’azienda come dalla stessa indicato in domanda.
Si evidenzia inoltre che, per la prestazioni di cui all’art. 11-bis “Sezione Emergenziale”, non vige il principio dell’automaticità. È quindi necessario che, prima della liquidazione delle prestazioni da parte della Sede, l’azienda abbia versato quanto dovuto.
La riscossione dell’assegno avviene secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda di disoccupazione.
Per procedere alla liquidazione dell’assegno emergenziale occorre innanzi tutto, per ciascun lavoratore, che si sia liquidata l’indennità di disoccupazione ordinaria, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come “assegno emergenziale”.
È necessario, altresì, verificare che il lavoratore non si sia rioccupato:

  • finché il lavoratore è percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria, la rioccupazione è evidenziata dalla stessa procedura DsWeb tramite l’incrocio con i dati UNILAV;
  • dal 9° o dal 13° mese, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per la percezione dell’assegno emergenziale, tale eventualità andrà verificata periodicamente a cura dell’operatore di Sede.

Acquisizione domande di assegno emergenziale pervenute da web

Acquisizione domande di assegno emergenziale pervenute da web.
Al fine di consentire la liquidazione dell’assegno emergenziale, la procedura DsWeb è stata integrata con il link Domande Internet - Domande Fondo Trasporto Aereo e Fondo Credito che consente all’ operatore di Sede di acquisire nel database di pagamento le domande pervenute e deliberate dal Comitato. Sarà possibile acquisire solo le domande per le quali viene individuata la corrispondente domanda di disoccupazione ordinaria.
Una volta acquisite le domande pevenute di assegno emergenziale, occorrerà procedere alla liquidazione di tale assegno selezionando i link Pagamenti – Pagamento Diretto Interventi per l’occupazione.
Il calcolo dell’assegno emergenziale terrà conto dell’importo e delle giornate erogate a titolo di disoccupazione ordinaria per lo stesso lavoratore.
In caso di interruzione del pagamento dell’assegno emergenziale a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e successiva ripresa dello stato di disoccupazione del lavoratore, nella lista delle domande pervenute figurerà una nuova domanda ‘residua’ per detto lavoratore.
La domanda ‘residua’ dovrà essere acquisita nel database di pagamento e liquidata con le stesse modalità illustrate in precedenza.

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