Eureka Previdenza

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

Determinazione del periodo del prolungamento

(1094/2015)

Come espressamente disposto dal citato articolo 12, comma 5 bis, la durata del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito deve tener conto dei seguenti parametri:

  • la data di decorrenza della pensione alla quale il singolo lavoratore avrebbe avuto accesso sulla base della disciplina vigente ante decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
  • la data di decorrenza della pensione determinata post legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con conseguente applicazione delle disposizioni ivi previste. Qualora detta data dovesse insistere successivamente al 31 dicembre 2014, il prolungamento della prestazione potrà essere corrisposto solamente fino al 31 dicembre 2014.

Stante quanto sopra, si delineano di seguito le situazioni che possono verificarsi, a seconda delle categorie di lavoratori interessati.

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

Determinazione del periodo del prolungamento

(1094/2015)

Come espressamente disposto dal citato articolo 12, comma 5 bis, la durata del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito deve tener conto dei seguenti parametri:

  • la data di decorrenza della pensione alla quale il singolo lavoratore avrebbe avuto accesso sulla base della disciplina vigente ante decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
  • la data di decorrenza della pensione determinata post legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con conseguente applicazione delle disposizioni ivi previste. Qualora detta data dovesse insistere successivamente al 31 dicembre 2014, il prolungamento della prestazione potrà essere corrisposto solamente fino al 31 dicembre 2014.

Stante quanto sopra, si delineano di seguito le situazioni che possono verificarsi, a seconda delle categorie di lavoratori interessati.

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991

Per tali lavoratori:

A) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria, mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.
In questo caso il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra il giorno successivo alla data di fine mobilità e la data di decorrenza della pensione calcolata secondo i criteri post decreto legge n. 78/2010.
A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:

  • decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-07-2014
  • decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-04-2015
  • termine mobilità ordinaria: 28-10-2014
  • periodo di prolungamento da corrispondere: 29-10-2014/31-12-2014.Il periodo dal 1-1-2015 al 31-3-2015 non verrà corrisposto salvo un eventuale e specifico Decreto interministeriale che individuerà in tal caso, le necessarie risorse finanziarie.

B) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.

In questo caso, il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra la data teorica di decorrenza della prestazione pensionistica ante decreto legge n. 78/2010 e la data effettiva di decorrenza della prestazione pensionistica post decreto legge n. 78/2010. Il periodo tra il termine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 non deve essere indennizzato.
 
A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:

  • decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-1-2014
  • decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-09-2014
  • termine mobilità ordinaria: 13-08-2013
  • periodo di prolungamento da corrispondere:1-1-2014/30-9-2014.

Il periodo dal 14-8-2013 al 31-12-2013 ( periodo intercorrente fra la fine della mobilità ordinaria e la data di decorrenza ante legge n. 122 del 2010) non deve essere indennizzato perché non previsto dal citato articolo 12, comma 5 bis; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento (codice sospensione 03).


C) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 si collocano all’interno del periodo di fruizione della mobilità ordinaria:

  • in tale caso, com’è ovvio, non è dovuto alcun prolungamento dell’intervento a sostegno del reddito.

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81 del 2003 e n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81 del 2003 e n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006

Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006 si possono  presentare le seguenti situazioni:

A) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.

In questo caso, si rinvia a quanto indicato sopra per i lavoratori in mobilità ordinaria. E’ necessario in questa ipotesi rilevare – ai fini del corretto addebito delle risorse finanziarie -  che non vi sono oneri a carico delle aziende per il periodo che va dalla data fine della mobilità ordinaria fino alla decorrenza calcolata post decreto legge n. 78/2010, in quanto non è riconducibile all’art.7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 e conseguentemente il costo del prolungamento è addebitabile alle risorse destinate per l’art. 12, comma 5 bis della legge n. 122 del 2010;
B) le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.

In questo caso gli oneri sono posti a carico delle aziende, come solitamente avviene per la mobilità lunga,  per il periodo dal termine della mobilità ordinaria alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 mentre per il periodo successivo, fino alla decorrenza della pensione calcolata post decreto legge n. 78/2010, verrà erogato il prolungamento a carico delle risorse di cui al decreto in parola.

In merito si riporta il seguente esempio:

  • decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-04-2014
  • decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-03-2015
  • termine mobilità ordinaria: 13-08-2013

Nel caso rappresentato:

  • per il periodo di prolungamento della mobilità ordinaria dal 14-8-2013/31-03-2014 devono essere richiesti gli oneri di mobilità lunga all’azienda.
  • per il periodo di prolungamento ex art. 12, comma 5 bis, dall’1-04-2014/31-12-2014 non devono essere richiesti all’azienda gli oneri di mobilità lunga, ma dovrà essere corrisposto il prolungamento del sostegno a reddito ex decreto interministeriale n. 85708 con codice intervento 206. Tale codice intervento dovrà essere inserito dopo aver provveduto a pagare per intero il precedente periodo di estensione a titolo di mobilità lunga, posto a carico dell’azienda. Il predetto codice consentirà di imputare le somme solo per il prolungamento in capo al FSOF.

Si raccomanda di tenere in apposita evidenza tali situazioni perché al momento dell’elaborazione degli oneri di mobilità lunga, che verrà effettuata nell’anno 2015 per il 2014, le stesse dovranno essere gestite in maniera coerente a quanto sopra indicato.  Si tenga pure conto che in qualsiasi momento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà  richiedere conto delle somme spese per l’attuazione del presente decreto interministeriale.
Per la determinazione del periodo di prolungamento del sostegno del reddito dei lavoratori ultracinquantenni, preliminarmente bisogna verificare se i medesimi siano stati licenziati da aziende cd. “in bonis” (codice intervento 090) o da aziende cd. “in malus” (codice intervento 427, 550, 950).

In relazione alla suddetta distinzione, si specifica quanto di seguito:

  • per i lavoratori delle aziende in bonis, gli oneri - relativi all’estensione della prestazione ordinaria (mobilità o tse ex l.451/94) sino alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 - sono da porre a carico dell’azienda e, pertanto, si rinvia a quanto già indicato al precedente punto 4.2.1 punto B). Pertanto, il codice di intervento 090 (aziende in bonis) dovrà essere sostituito con il codice intervento 206 solo dopo aver provveduto a pagare per intero il periodo di estensione della mobilità ordinaria fino alla data precedente la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010; conseguentemente il codice di intervento 206 dovrà essere inserito solo per pagare il prolungamento ex decreto interministeriale in parola.
  • per i lavoratori delle aziende in malus, gli oneri – relativi al prolungamento della prestazione ordinaria (mobilità o tse ex l.451/94) - sono già posti a carico del FSOF (in apposito conto a suo tempo individuato dalla competente DC Bilancio e servizi fiscali); pertanto le domande dovranno continuare ad essere poste in pagamento fino alla decorrenza della pensione mantenendo i predetti codici intervento 427, 550 e 950.

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà

Per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, il periodo di prolungamento è quello previsto dal comma 5-bis in parola, con il limite della data del 31 dicembre 2014 di cui al decreto in oggetto.

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