Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.
Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006, la cui decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa (cfr. paragrafo 4.2.1 punto A), valgono le stesse istruzioni fornite al precedente punto 5.1 per i lavoratori in mobilità ordinaria.
Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006, le cui decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria ( cfr paragrafo 4.2.1. punto B) oltre alle verifiche di cui al precedente paragrafo 5.1, punti I e II, dovranno essere applicate le istruzioni indicate nella sezione di cui al paragrafo 4.2.1. punto B.
Per i lavoratori ultracinquantenni, le verifiche saranno, oltre a quelle indicate al precedente paragrafo 5.1, punti I e II, anche quelle indicate, a seconda della tipologia in bonis e in malus, nel precedente punto 4.2.2
Con successivo messaggio verrà inviato il file contenente i nominativi dei destinatari del prolungamento appartenenti alle tipologie dei lavoratori in mobilità ordinaria o lunga.