Eureka Previdenza

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

Istruzioni operative

(msg.1094/2015)

Per procedere al pagamento si illustrano di seguito, in relazione alla tipologia, le istruzioni operative da seguire.

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

Istruzioni operative

(msg.1094/2015)

Per procedere al pagamento si illustrano di seguito, in relazione alla tipologia, le istruzioni operative da seguire.

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.

Per la corresponsione della prestazione in argomento ai lavoratori in mobilità ordinaria gli operatori dell’Area Servizi all’utenza - Prestazioni a sostegno del reddito dovranno eseguire le seguenti operazioni:

  • verificare, tramite la collaborazione degli operatori della Linea Assicurato-pensionato, la presenza della domanda di pensione con la quale il lavoratore ha inteso avvalersi anche della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. In merito si precisa che, il pagamento della prestazione in oggetto interviene alla fine dell’anno, pertanto, i soggetti interessati risultano nella quasi totalità già titolari di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dalla 214/2011; quindi in tali casi di pensionamento, si dà per acquisita la domanda di pensione.
  • verificare che nel periodo del prolungamento non siano presenti cause ostative alla percezione della prestazione in parola, quale ad esempio la ripresa dell’attività lavorativa.
  • inserire nella procedura DSWEB, nell’apposito campo, il codice intervento 206 solamente dopo aver verificato il completamento del pagamento del periodo della mobilità ordinaria, nei casi di mobilità lunga, anche dopo aver verificato il prolungamento del periodo di estensione della prestazione a titolo di mobilità lunga;
  • inserire nel campo decadenza, della procedura DSWEB, la data della decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
  • inserire nel campo “prolungamento” della procedura DSWEB la data precedente la decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010;
  • inserire nella sezione apposita una sospensione come indicato per le situazioni di cui al del precedente punto 4.1 sub B). 

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.

Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006, la cui decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa (cfr. paragrafo 4.2.1 punto A), valgono le stesse istruzioni fornite al precedente punto 5.1 per i lavoratori in mobilità ordinaria.

Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006, le cui decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria ( cfr paragrafo 4.2.1. punto B) oltre alle verifiche di cui al precedente paragrafo 5.1, punti I e II, dovranno essere applicate le istruzioni indicate nella sezione di cui al paragrafo 4.2.1. punto B.

Per i lavoratori ultracinquantenni, le verifiche saranno, oltre a quelle indicate al precedente paragrafo 5.1, punti I e II, anche quelle indicate, a seconda della tipologia in bonis e in malus, nel precedente punto 4.2.2
Con successivo messaggio verrà inviato il file contenente i nominativi dei destinatari del prolungamento appartenenti alle tipologie dei lavoratori in mobilità ordinaria o lunga.

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
I nominativi dei titolari di prestazione straordinaria, destinatari del decreto in oggetto, sono stati comunicati ai Referenti regionali con apposito file contenente i dati anagrafici e la durata della prestazione, nonché le istruzioni operative che si illustrano di seguito.
Le sedi competenti devono liquidare una nuova prestazione analoga all’assegno straordinario, cat. 027, escluso il rateo di tredicesima, il cui onere viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che corrisponde al codice ente 0500.

Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione e procedere seguendo le seguenti opzioni:

  • Gruppo 0006
  • Sottogruppo 0052
  • Tipo 0037
  • Tipologia DAP

In procedura IVS74, pannello MNLAN20, inserire codice azienda 0500.
Nel pannello MNLAN30 inserire l’importo a calcolo indicato al campo GP6KC04E dell’assegno originario (indicato nel file).
La prestazione in oggetto dovrà pertanto contenere le seguenti informazioni:

  • decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato (tale data deve coincidere con la data presente su FELPE “Finestra con salvaguardia L. 122” relativa alla certificazione per salvaguardia L. 214);
  • scadenza indicata in elenco (tale data non deve superare il 31 dicembre 2014);
  • codice azienda = 0500;
  • aliquota di tassazione (la stessa della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1);

Qualora dovessero risultare posizioni non ricomprese nell’elenco inviato o inesattezze di varia natura, si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per le opportune valutazioni.

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