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L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Decorrenza applicazione surroga
(art.14 legge 222/1984)
In ordine al problema circa la concreta applicazione dell'art.14 della legge n.222/1984, l'interpretazione letterale del I comma di detta norma consente di ritenere possibile l'azione di surrogazione da parte dell'INPS solamente per il recupero delle prestazioni previste e disciplinate dalla legge medesima. Ne consegue che il momento essenziale per l'applicazione della nuova normativa non e' determinato dall'epoca del verificarsi dell'incidente, che provoca l'invalidità o l'inabilità dell'assicurato, bensì dall'erogazione (rectius: dalla decorrenza) delle prestazioni. Infatti, l'art. 12 espressamente stabilisce che "le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge". In concreto, l'incidente può essersi verificato prima dell'entrata in vigore della legge e le prestazioni conseguenziali possono essere state erogate con decorrenza antecedente al 1 agosto 1984, in tal caso non può trovare applicazione l'art. 14, anche se l'effettiva liquidazione della pensione d'invalidità sia avvenuta in epoca successiva al 1 luglio 1984; laddove invece le prestazioni siano state erogate ai sensi della normativa prevista dalla legge n.222/1984, anche se l'incidente risale ad epoca antecedente, non c'e' dubbio che possa essere esercitata l'azione di surrogazione. Uno stesso incidente può essere fonte di diversi danni e l'INPS, di conseguenza, essere chiamato ad erogare prestazioni differenziate nella natura e nel tempo. Così, a causa di un medesimo infortunio, l'assicurato può chiedere ed ottenere l'erogazione di prestazioni di malattia e dopo, considerata la gravità delle lesioni subite, chiedere ed ottenere prestazioni disciplinate dalla legge n. 222/1984. In tal caso, può verificarsi che si istruisca una sola pratica di surroga per il recupero di tutte le prestazioni erogate ed allora alcun problema dovrebbe sorgere in concreto, ovvero che, a causa del tempo intercorso fra le diverse domande e del fatto che le prestazioni vengono erogate da diversi Uffici, si istruiscano due o più pratiche per il medesimo incidente. Nella seconda ipotesi prospettata sorge in particolare un problema abbastanza complesso, la cui soluzione non può non influire sull'esito favorevole dell'azione di surrogazione promossa ai sensi dell'art.14 della citata legge n.222/1984. Può infatti verificarsi che per il recupero delle indennità di malattia, l'Istituto sottoscriva un atto di transazione, mente lo stesso assicurato presenti in prosieguo di tempo la domanda per le ulteriori prestazioni di cui alla legge n.222/1984. Sul punto, la S.C. di Cassazione ha elaborato la teoria della revisione per aggiornamento, nel senso che sussiste la possibilità per il danneggiato (e, quindi, per l'assicurazione che si surroga) di chiedere la revisione della prima liquidazione se, nel momento in cui essa e' avvenuta, non erano direttamente accertabili elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, non si potevano prevedere gli effetti medesimi o non sussisteva ancora un evento manifestatosi successivamente con efficienza concausale. In definitiva, e' ammissibile rimettere in discussione le conseguenze del sinistro quando queste costituiscono un fatto nuovo del tutto imprevedibile e non contemplato, anche in via di sola possibilità, dalla liquidazione del danno, sia questa avvenuta per transazione sia per effetto di giudicato. Un errore di valutazione, invece, un possibile aggravamento della lesione con eventuali complicazioni non costituiscono centro un oggetto nuovo capace di una nuova azione.