Eureka Previdenza

L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche

Decorrenza applicazione surroga

(art.14 legge 222/1984)

In ordine al problema circa la concreta applicazione dell'art.14 della legge n.222/1984, l'interpretazione letterale del I comma di detta norma consente di ritenere possibile l'azione di surrogazione da parte dell'INPS solamente per il recupero delle prestazioni previste e disciplinate dalla legge medesima. Ne consegue che il momento essenziale per l'applicazione della nuova normativa non e' determinato dall'epoca del verificarsi dell'incidente, che provoca l'invalidità o l'inabilità dell'assicurato, bensì dall'erogazione (rectius: dalla decorrenza) delle prestazioni. Infatti, l'art. 12 espressamente stabilisce che "le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge". In concreto, l'incidente può essersi verificato prima dell'entrata in vigore della legge e le prestazioni conseguenziali possono essere state erogate con decorrenza antecedente al 1 agosto 1984, in tal caso non può trovare applicazione l'art. 14, anche se l'effettiva liquidazione della pensione d'invalidità sia avvenuta in epoca successiva al 1 luglio 1984; laddove invece le prestazioni siano state erogate ai sensi della normativa prevista dalla legge n.222/1984, anche se l'incidente risale ad epoca antecedente, non c'e' dubbio che possa essere esercitata l'azione di surrogazione. Uno stesso incidente può essere fonte di diversi danni e l'INPS, di conseguenza, essere chiamato ad erogare prestazioni differenziate nella natura e nel tempo. Così, a causa di un medesimo infortunio, l'assicurato può chiedere ed ottenere l'erogazione di prestazioni di malattia e dopo, considerata la gravità delle lesioni subite, chiedere ed ottenere prestazioni disciplinate dalla legge n. 222/1984. In tal caso, può verificarsi che si istruisca una sola pratica di surroga per il recupero di tutte le prestazioni erogate ed allora alcun problema dovrebbe sorgere in concreto, ovvero che, a causa del tempo intercorso fra le diverse domande e del fatto che le prestazioni vengono erogate da diversi Uffici, si istruiscano due o più pratiche per il medesimo incidente. Nella seconda ipotesi prospettata sorge in particolare un problema abbastanza complesso, la cui soluzione non può non influire sull'esito favorevole dell'azione di surrogazione promossa ai sensi dell'art.14 della citata legge n.222/1984. Può infatti verificarsi che per il recupero delle indennità di malattia, l'Istituto sottoscriva un atto di transazione, mente lo stesso assicurato presenti in prosieguo di tempo la domanda per le ulteriori prestazioni di cui alla legge n.222/1984. Sul punto, la S.C. di Cassazione ha elaborato la teoria della revisione per aggiornamento, nel senso che sussiste la possibilità per il danneggiato (e, quindi, per l'assicurazione che si surroga) di chiedere la revisione della prima liquidazione se, nel momento in cui essa e' avvenuta, non erano direttamente accertabili elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, non si potevano prevedere gli effetti medesimi o non sussisteva ancora un evento manifestatosi successivamente con efficienza concausale. In definitiva, e' ammissibile rimettere in discussione le conseguenze del sinistro quando queste costituiscono un fatto nuovo del tutto imprevedibile e non contemplato, anche in via di sola possibilità, dalla liquidazione del danno, sia questa avvenuta per transazione sia per effetto di giudicato. Un errore di valutazione, invece, un possibile aggravamento della lesione con eventuali complicazioni non costituiscono centro un oggetto nuovo capace di una nuova azione.

L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche

Decorrenza applicazione surroga

(art.14 legge 222/1984)

In ordine al problema circa la concreta applicazione dell'art.14 della legge n.222/1984, l'interpretazione letterale del I comma di detta norma consente di ritenere possibile l'azione di surrogazione da parte dell'INPS solamente per il recupero delle prestazioni previste e disciplinate dalla legge medesima. Ne consegue che il momento essenziale per l'applicazione della nuova normativa non e' determinato dall'epoca del verificarsi dell'incidente, che provoca l'invalidità o l'inabilità dell'assicurato, bensì dall'erogazione (rectius: dalla decorrenza) delle prestazioni. Infatti, l'art. 12 espressamente stabilisce che "le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge". In concreto, l'incidente può essersi verificato prima dell'entrata in vigore della legge e le prestazioni conseguenziali possono essere state erogate con decorrenza antecedente al 1 agosto 1984, in tal caso non può trovare applicazione l'art. 14, anche se l'effettiva liquidazione della pensione d'invalidità sia avvenuta in epoca successiva al 1 luglio 1984; laddove invece le prestazioni siano state erogate ai sensi della normativa prevista dalla legge n.222/1984, anche se l'incidente risale ad epoca antecedente, non c'e' dubbio che possa essere esercitata l'azione di surrogazione. Uno stesso incidente può essere fonte di diversi danni e l'INPS, di conseguenza, essere chiamato ad erogare prestazioni differenziate nella natura e nel tempo. Così, a causa di un medesimo infortunio, l'assicurato può chiedere ed ottenere l'erogazione di prestazioni di malattia e dopo, considerata la gravità delle lesioni subite, chiedere ed ottenere prestazioni disciplinate dalla legge n. 222/1984. In tal caso, può verificarsi che si istruisca una sola pratica di surroga per il recupero di tutte le prestazioni erogate ed allora alcun problema dovrebbe sorgere in concreto, ovvero che, a causa del tempo intercorso fra le diverse domande e del fatto che le prestazioni vengono erogate da diversi Uffici, si istruiscano due o più pratiche per il medesimo incidente. Nella seconda ipotesi prospettata sorge in particolare un problema abbastanza complesso, la cui soluzione non può non influire sull'esito favorevole dell'azione di surrogazione promossa ai sensi dell'art.14 della citata legge n.222/1984. Può infatti verificarsi che per il recupero delle indennità di malattia, l'Istituto sottoscriva un atto di transazione, mente lo stesso assicurato presenti in prosieguo di tempo la domanda per le ulteriori prestazioni di cui alla legge n.222/1984. Sul punto, la S.C. di Cassazione ha elaborato la teoria della revisione per aggiornamento, nel senso che sussiste la possibilità per il danneggiato (e, quindi, per l'assicurazione che si surroga) di chiedere la revisione della prima liquidazione se, nel momento in cui essa e' avvenuta, non erano direttamente accertabili elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, non si potevano prevedere gli effetti medesimi o non sussisteva ancora un evento manifestatosi successivamente con efficienza concausale. In definitiva, e' ammissibile rimettere in discussione le conseguenze del sinistro quando queste costituiscono un fatto nuovo del tutto imprevedibile e non contemplato, anche in via di sola possibilità, dalla liquidazione del danno, sia questa avvenuta per transazione sia per effetto di giudicato. Un errore di valutazione, invece, un possibile aggravamento della lesione con eventuali complicazioni non costituiscono centro un oggetto nuovo capace di una nuova azione.

Termine di prescrizione

Corollario di tale principio e' che il termine di prescrizione del diritto al relativo ulteriore risarcimento decorre dal manifestarsi delle diverse conseguenze dannose derivanti dalle lesioni iniziali. Nella diversa ipotesi di revisione della precedente liquidazione, quando cioè non sussistono gli estremi del "fatto nuovo ignoto e non prevedibile dalle parti", indubbiamente il diritto di surroga dell'Istituto viene pregiudicato da una eventuale transazione già sottoscritta per il recupero delle prestazioni economiche di malattia. Allo scopo di evitare inconvenienti del genere, si raccomanda una stretta collaborazione tra l'Ufficio prestazioni e l'Ufficio liquidazioni pensioni, per uno scambio di informazioni laddove gli incidenti, in cui restano coinvolti gli assicurati, siano di particolare gravità e, soprattutto, nei casi suddetti, si rende necessario apporre sugli atti di transazione e quietanza una clausola di salvezza, del tenore appresso specificato (vedi par.2). Allo stesso modo, nei casi in cui sia presentata domanda di pensione di inabilità e, in subordine, di assegno di invalidità e sia stato intanto riconosciuto l'assegno, l'ufficio liquidazione pensioni, ove i terzi responsabili e/o le loro Compagnie di assicurazione manifestino la volontà di definire il danno, dovrà chiedere un parere al sanitario, qualora la visita medica dell'assicurato/danneggiato non sia stata espletata in epoca recente, allo scopo di stabilire se si sia verificata una modificazione in peius delle condizioni in base alle quali e' stato espresso il precedente giudizio. Nel contempo, l'ufficio liquidazione dovrà altresì fare riserva sugli atti transattivi che sono comunque salvi i diritti dell'INPS per la richiesta dei successivi maggiori ed ulteriori importi relativi all'eventuale riconoscimento della pensione di inabilità sostitutiva dell'assegno. Una particolare attenzione meritano i casi in cui le domande di prestazione di cui alla legge n.222/1984, richiedono una istruttoria lunga e contrastata per l'accertamento dei requisiti contributivi ed assicurativi, laddove, dalle dichiarazioni rese dall'assicurato, risulta con tutta evidenza che lo stato invalidante deve imputarsi a responsabilità di terzi. In tali frequentissime ipotesi, l'Ufficio Liquidazione Pensioni deve in primo luogo manifestare ai terzi responsabili ed alle loro Compagnie di assicurazione la volontà dell'Istituto di voler agire ai sensi dell'art.14 mediante l'invio della lettera di preavviso a scadenza predeterminata al fine di evitare il decorrere dei termini prescrizionali, che nella maggior parte dei casi e solo biennale; inoltre, lo stesso Ufficio deve diffidare il danneggiato-assicurato ed i suoi eredi a non stipulare accordi con il presunto responsabile e la sua Compagnia di assicurazione, facendo espresso richiamo alle sanzioni previste dall'art. 28, ultimo comma, della legge n. 990/1969,e dall'art.640, c.p., per il caso in cui la dichiarazione resa o da rendere ai sensi del medesimo art, 28 dovesse arrecare pregiudizio al diritto di surroga o risultare mendace. Nei suddetti casi, sarà sempre opportuno accertare se presso l'ufficio Prestazioni minore sia già stata instaurata pratica di surrogazione per il medesimo incidente e per il recupero delle indennità di malattia. Ove l'assicurato, con il suo comportamento, pregiudichi il diritto di surrogazione dell'INPS trovano applicazione il 3 comma dell'art. 1916 c.c. nonché l'ultimo comma dell'art. 28 della legge n. 990/1969.2 In tal caso l'assicurato, riuscendo ad ottenere con il proprio comportamento un doppio risarcimento del danno sofferto, una volta a carico dell'assicuratore del terzo responsabile e poi a carico dell'INPS, e' tenuto a risarcire i danni subiti dall'Istituto allo scopo di porre fine ad una ingiusta locupletazione e riparare uno squilibrio che si e' venuto a determinare senza adeguato fondamento. Per quanto concerne il problema della prescrizione del diritto dell'Ente di assicurazione sociale di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il suo comportamento abbia arrecato pregiudizio all'azione di surrogazione, giova distinguere il caso in cui sia divenuta operante la surroga mediante la comunicazione da parte dell'assicuratore della volontà di esercitare il diritto, da quello in cui ciò non si sia ancora avverato. In questo secondo caso e cioè - ripetesi - quando l'Istituto assicuratore non abbia manifestato la propria volontà di surrogarsi all'assicurato-danneggiato, l'eventuale compromissione da parte di quest'ultimo della possibilità di realizzare la surrogazione, conferisce all'assicuratore il diritto di ottenere il risarcimento del danno, diritto che trova però la sua fonte nel contratto di assicurazione con conseguente applicazione della prescrizione annuale, di cui al II comma dell'art. 2952 c.c., il termine inizia il giorno in cui il medesimo assicuratore ha avuto notizia del pagamento eseguito dal terzo. In ordine all'altra ipotesi in cui l'assicurato si sia obbligato a non accettare dal responsabile alcuna somma a titolo di risarcimento prima che l'assicuratore fosse stato rimborsato delle spese relative alle prestazioni erogategli, la prescrizione del diritto dell'assicuratore a rivalersi sull'assicurato per il pregiudizio da quest'ultimo causato non e' piùsoggetto al termine annuale di cui al citato art. 2952 c.c., ma all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Infatti, la S.C. di Cassazione ha stabilito che, nei casi in cui, vuoi per l'intervento di un giudicato (art. 2953 c.c.) vuoi per un accordo novativo o transattivo delle parti (art. 1231, 1965, c.c.), il diritto originariamente legato al contratto ed esercitabile nel breve termine all'uopo stabilito (art. 2952 c.c.) trova la sua fonte diretta ed immediata in un nuovo titolo giuridico, alla cui stregua sarà da individuare il regime della prescrizione, che di regola ha durata decennale (art.2946 c.c.).

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