Eureka Previdenza

Decreto 19 marzo 2013

Criteri e tariffe per la determinazione  del  valore  capitale  delle
prestazioni erogate agli invalidi civili. (13A07675)

(GU n.223 del 23-9-2013)
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                           di concerto con
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore  dei
mutilati ed invalidi civili»;
  Vista la legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  recante  «Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
  Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi  civili,  ai  ciechi
civili ed ai sordomuti»;
  Visto il decreto legislativo 23  novembre  1988,  n.  509,  recante
«Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e  malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291»;
  Vista la legge 11 ottobre 1990, n.  289,  recante  «Modifiche  alla
disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla  legge  21
novembre 1988, n.  508,  recante  norme  integrative  in  materia  di
assistenza economica agli invalidi civili, ai  ciechi  civili  ed  ai
sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza  per  i  minori
invalidi»;
  Vista la legge 15 ottobre  1990,  n.  295,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto  1991,
recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione  delle  disposizioni
contenute nella  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,  in  materia  di
accertamento dell'invalidita' civile»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in  materia
di riconoscimento delle minorazioni civili e  sulla  concessione  dei
benefici economici»;
  Visto l'art. 14  della  legge  12  giugno  1984,  n.  222,  recante
«Revisione  della  disciplina  della  invalidita'  pensionabile»  che
riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il  recupero  delle
prestazioni di invalidita' e inabilita';
  Visto l'art. 4  del  decreto-legge  n.  323  del  20  giugno  1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,  n.  425,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
pubblica»;
  Visto l'art. 42  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
  Visto l'art. 10  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
recante «Misure di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  recante  «Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento  della  pubblica
amministrazione»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue  dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge  9  novembre  2010,  n.  183,
recante «Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori  usuranti,  di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico  e  di  controversie  di  lavoro»  che  stabilisce  che   le
prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennita') in
favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di  fatti
illeciti di terzi,  sono  recuperate  dall'INPS,  nei  confronti  del
responsabile civile e della compagnia di assicurazione;
  Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il
valore capitale della prestazione  erogata  e'  determinato  mediante
criteri e tariffe stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;
  Vista altresi', la nota  n.  0004221.U  del  7  dicembre  2010  del
presidente dell'INPS con la  quale  e'  stata  inviata  la  relazione
tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate
da   parte   del   Coordinamento   generale   statistico   attuariale
dell'Istituto    e    finalizzate    all'emanazione    del    decreto
interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre
2010, n. 183;
  Vista  la  nota  n.  3970  del  19  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia  e  finanze,  con  la  quale  il   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per  la  spesa
sociale (Ufficio  VIII),  comunica  «di  non  avere  osservazioni  da
formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»;
  Vista la nota n.  0003553.U  del  15  luglio  2011  del  presidente
dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha  provveduto  a
rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n.
183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici;
  Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile  2011
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i  criteri
per il funzionamento degli organi degli enti pubblici  non  economici
vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura  del  presidente
dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite  allo  stesso  e  al
Consiglio di amministrazione;
  Vista infine,  la  nota  n.  0064  del  2  ottobre  2012,  con  cui
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   trasmette   copia
conforme all'originale della  determinazione  n.  145,  adottata  dal
presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di
decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2,  della  citata
legge 4 novembre 2010,  n.  183,  con  la  quale  si  esprime  parere
favorevole  sul  testo  del  citato  decreto  interministeriale,   ad
eccezione dell'allegato tecnico che,  in  ragione  delle  intervenute
modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene  debba
essere  sostituito  dalla   documentazione   allegata   alla   citata
determinazione;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. Sono approvati i criteri e le  tariffe  previsti  dall'art.  41,
comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1,
2 e 3 al presente decreto che costituiscono  parte  integrante  dello
stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti.
    Roma, 19 marzo 2013
 
                                               Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                              Fornero
 
 
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
          Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 9, foglio n. 71

                                                           Allegato 1
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 3
 
ISTRUZIONI  ED  ESEMPI  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  DI   CUI
               ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010
 
1. Premessa.
    Lo strumento atto a dare applicazione agli  adempimenti  previsti
dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010,  n.  183  e'  rappresentato
dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.
    I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del  capitale
che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie  di
assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto
al pagamento della prestazione.
2. Struttura della tariffa.
    La tariffa  si  articola  in  8  tavole  che  saranno  analizzate
dettagliatamente nel seguito dell'allegato.
    In base alla periodicita' di pagamento, le prestazioni  destinate
agli invalidi civili si distinguono in due categorie  a  seconda  che
siano corrisposte in 12 o 13 mensilita'.
    In tutte e otto le  tavole  di  cui  si  compone  la  tariffa,  i
coefficienti  sono  distinti  in  base  al  sesso  e   all'eta'   del
beneficiario della prestazione.
    Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese  in  esame  sono
prestazioni non reversibili.
    Inoltre tutte le prestazioni previste  per  gli  invalidi  civili
prese  in  esame  nella  presente  tariffa,  con   esclusione   della
indennita' di frequenza, sono prestazioni vitalizie,  corrisposte  al
beneficiario  fin  tanto  che  sopravvive;  invece,  l'indennita'  di
frequenza e' una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18
anni di eta'.
    E' opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che  costituiscono
la tariffa.
Tavola  1  -  Tariffa  per  individui  che  acquisiscono  il  diritto
  all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali).
    L'indennita' di accompagnamento per gli invalidi civili totali e'
di gran lunga la prestazione piu' diffusa. E' stata  istituita  dalla
legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 e'  di
euro 492,97 per 12 mensilita'.
    L'indennita'  e'  indipendente  dal  reddito  e   dall'eta'   del
beneficiario ed e' una prestazione non reversibile.
Tavola 2 - Tariffa per individui che  acquisiscono  il  diritto  alla
  pensione di inabilita' (invalidi civili totali).
    La prestazione in questione e' destinata ad  individui  con  eta'
maggiore di 18 anni e minore di 65  anni  ed  e'  corrisposta  in  13
mensilita'.  Questo  ultimo  aspetto  spiega  la  differenza  con   i
coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe
le tavole e' stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo  e  la
stessa tavola di mortalita'.
    La prestazione e' vincolata al reddito del beneficiario, che  nel
2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non e' reversibile.
    Il riferimento legislativo che ha  istituito  la  prestazione  in
esame e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo  1971;  nel  2012
l'importo  mensile  di  detta  prestazione  e'  di  euro  267,57;  al
compimento del 65° anno di eta', detta prestazione viene  trasformata
in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, e' di euro 429,00.
Tavola  3  -  Tariffa  per  individui  che  acquisiscono  il  diritto
  all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).
    Il riferimento legislativo che ha  istituito  la  prestazione  in
questione, corrisposta in 13 rate, e' costituito dalla legge  n.  118
del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e'
di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell'invalido  non  puo'
superare i  4.596,02  euro;  detto  assegno  viene  corrisposto  alle
persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65°
viene trasformato in assegno sociale.
Tavola  4  -  Tariffa  per  individui  che  acquisiscono  il  diritto
  all'indennita'  di  accompagnamento  (ciechi  assoluti)  ovvero  il
  diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali).
    I  ciechi  civili   assoluti   beneficiano   dell'indennita'   di
accompagnamento,  distinta  dalla   precedente   omonima   indennita'
destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n.  406
del 28 marzo 1968 ed il cui importo  mensile  nel  2012  e'  di  euro
827,05.
    L'indennita' speciale per i ciechi parziali  e'  stata  istituita
con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilita' e spetta
ai ciechi parziali di qualunque eta'  indipendentemente  dal  reddito
personale  degli  stessi.  Nel  2012  l'importo  mensile  di   questa
pressione e' di euro  193,26.  L'indennita'  speciale  per  i  ciechi
parziali  e'  incompatibile  con  l'indennita'  di  frequenza  ma  e'
compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.
    Entrambe le indennita' sono non reversibili e vengono corrisposte
in 12 mensilita'.
Tavola 5 - Tariffa per individui che  acquisiscono  il  diritto  alla
  pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).
    Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in
esame e' costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.
    Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per
i ciechi parziali e' previsto che  il  beneficiario  disponga  di  un
reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari,  nel
2012, a 15.627,22 euro.
    Con riferimento agli importi, corrisposti in  13  mensilita',  va
precisato che:
      l'importo mensile della pensione per i ciechi  assoluti  e'  di
euro 289,36 se il beneficiario non e' ricoverato in istituto di  cura
o di euro 267,57 se invece e' ricoverato in  istituto  di  assistenza
con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o  di
un ente pubblico;  inoltre  e'  richiesto  che  il  beneficiario  sia
maggiorenne;
      l'importo mensile della pensione per i ciechi  parziali  e'  di
euro  267,57;  inoltre  per  i  ciechi  parziali  non  sono  previsti
requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale e'
incompatibile con l'indennita' di frequenza.
Tavola  6  -  Tariffa  per  i  sordi  che  acquisiscono  il   diritto
  all'indennita' di comunicazione.
    L'indennita' di comunicazione e' stata istituita dalla  legge  21
novembre 1988, n. 508.
    I  criteri  di  concessione  sono  diversi  a  seconda   che   il
richiedente abbia piu' o meno di 12 anni.
    Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore  a
60 decibel HTL di media  fra  le  frequenze  500,  1000,  2000  hertz
nell'orecchio migliore.
    Se ha piu' di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore  a
75 decibel. Viene inoltre  chiesto  di  dimostrare  che  l'insorgenza
della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.
    Detta indennita' e' indipendente dal  reddito  e  dall'eta'.  Nel
2012 l'importo mensile e' pari a euro 245,63 per 12 mensilita'.
Tavola 7 - Tariffa per i  sordi  che  acquisiscono  il  diritto  alla
  pensione.
    La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito,  in  favore  dei
sordomuti,  l'assegno  mensile  di  assistenza  che  ha  assunto   la
denominazione di  pensione  con  l'art.  14-septies  della  legge  29
febbraio 1980, n. 33.
    La pensione e' concessa  solo  nel  caso  che  queste  condizioni
vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento  i
requisiti sanitari fissati  nell'art.  1,  comma  2  della  legge  20
febbraio 2006, n. 95.
    Inoltre il percettore di detta prestazione deve  disporre  di  un
reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all'anno, nel 2012,
e deve avere eta' compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del  65°
anno di eta' la pensione viene trasformata in assegno sociale.
    Nel 2012 l'importo della  pensione  e'  di  euro  267,57  per  13
mensilita'.
Tavola  8  -  Tariffa  per  i  minori  che  acquisiscono  il  diritto
  all'indennita' mensile di frequenza.
    L'indennita' di frequenza e' stata istituita dalla legge  n.  289
dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficolta' persistenti  a
svolgere le funzioni dell'eta' o con perdita uditiva superiore  a  60
decibel dall'orecchio migliore. E' subordinata alla frequenza  di  un
centro di riabilitazione, di un centro di  formazione  professionale,
di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e
grado ed  e'  incompatibile  con  qualsiasi  forma  di  ricovero  ed,
inoltre, il beneficiario non puo' disporre di  un  reddito  personale
superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012  l'importo  mensile  ammonta  ad
euro 267,57 corrisposte in 12 mensilita'.
    Si riporta una tabella di riepilogo delle  prestazioni  che  sono
oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che  sono
associate alle singole prestazioni.
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. Esempi.
    Nel seguito saranno  introdotti  degli  esempi  per  spiegare  il
funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.
    Per  semplicita'  si  supporra'  che  l'azione  di  rivalsa   sia
successiva ad un incidente automobilistico e sia,  pertanto,  rivolta
verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.
    Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del  2011  per
tutti gli esempi nel seguito esposti.
    Il calcolo  dell'importo  dell'azione  di  rivalsa  e'  dato  dal
prodotto di tre fattori:
      l'importo mensile della prestazione;
      il numero di mensilita' in cui detta prestazione viene  erogata
nell'anno;
      il  coefficiente  della   tariffa   che   e'   funzione   della
prestazione, del sesso e  dell'eta'  del  beneficiario  della  stessa
prestazione.
Esempio n. 1.
    A seguito di un incidente automobilistico viene  riconosciuto  il
diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento ad una  donna  di
49 anni di eta' divenuta invalida civile totale.
    Il coefficiente da applicare per ottenere  l'importo  dell'azione
di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 -  Tariffa  per  individui  che
acquisiscono il diritto all'indennita' di  accompagnamento  (invalidi
civili totali)».
    Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare e' pari a:
17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro.
Esempio n. 2.
    A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un  uomo
di  71  anni  a  cui  viene  riconosciuto  il  diritto  a   percepire
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.
    Il coefficiente da applicare per ottenere  l'importo  dell'azione
di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 -  Tariffa  per  individui  che
acquisiscono il diritto  all'indennita'  di  accompagnamento  (ciechi
assoluti)  ovvero  il   diritto   all'indennita'   speciale   (ciechi
parziali)».
    Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare e'  pari  a:
9,4684.
    L'ente erogatore chiedera' all'assicuratore, ai  sensi  dell'art.
41   della    legge    n.    183/2010,    un    importo    pari    a:
12×827,05×9,4684=93.970,08 euro.
Esempio n. 3.
    A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un  uomo
di 52 anni a cui  viene  riconosciuto  il  diritto  a  percepire  sia
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti  che  la
pensione.
    L'importo  che  l'ente   erogatore   chiedera'   all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla  somma
di due addendi:
      per la parte relativa  all'indennita'  di  accompagnamento  dei
ciechi, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola  4
- Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero  il  diritto  all'indennita'
speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 52 anni, per
un maschio il coefficiente e' pari a: 17,5052.
    Per cui, per questa parte, l'importo da  richiedere  e'  pari  a:
12×827,05×17,5052=173.732,11 euro;
      per la parte relativa alla pensione per i ciechi  assoluti,  il
coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto  alla  pensione  (ciechi  assoluti  e  ciechi
parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente e': 17,5084.
    Per cui, per questa parte, l'importo da  richiedere  e'  pari  a:
13×289,36×17,5084=65.861,00 euro.
    L'importo   complessivo   che    l'ente    erogatore    chiedera'
all'assicuratore e',  pertanto,  di:  173.732,11+65.861,00=239.593,11
euro.
Esempio n. 4.
    A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo  di  15  anni  viene
riconosciuto  invalido  civile   totale   e   gli   viene   assegnata
l'indennita' di accompagnamento.
    Il coefficiente da applicare  va  ricercato  nella  «Tavola  1  -
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto  all'indennita'  di
accompagnamento  (invalidi   civili   totali)»;   in   corrispondenza
dell'eta' di 15 anni, il coefficiente e' pari a: 30,0873.
    L'importo   complessivo   che    l'ente    erogatore    chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro.
Esempio n. 5.
    A seguito di un incidente d'auto, una  donna  di  22  anni  viene
riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto
all'assegno mensile di assistenza.
    Il coefficiente da applicare  va  ricercato  nella  «Tavola  3  -
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile
di  assistenza  (invalidi  civili   parziali)»;   in   corrispondenza
dell'eta' di 22 anni, il coefficiente e' pari a: 41,6232.
    L'importo  che  l'ente   erogatore   chiedera'   all'assicuratore
dell'automobilista  che  ha  causato  l'incidente  sara'   dato   da:
13×267,57×41,6232=144.782,56 euro.
Esempio n. 6.
    A seguito di un incidente d'auto, una donna di  39  anni  diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire  la
pensione e l'indennita' speciale spettante ai ciechi parziali.
    L'importo  che  l'ente   erogatore   chiedera'   all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla  somma
di due addendi:
      per  la  parte  relativa  alla  pensione  spettante  ai  ciechi
parziali, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla  «Tavola
5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto  alla  pensione
(ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta'  39
anni, per una donna il coefficiente e' pari a: 28,8680.
    Per cui, per questa parte, l'importo da  richiedere  e'  pari  a:
13×267,57×28,8680=100.414,74 euro;
      per la parte relativa all'indennita' speciale, il  coefficiente
va prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono
il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero
il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; per una  donna
di 39 anni il coefficiente e': 28,8647.
    Per cui, per questa parte, l'importo da  richiedere  e'  pari  a:
12×193,26×28,8647=66.940,70 euro.
    L'importo   complessivo   che    l'ente    erogatore    chiedera'
all'assicuratore e',  pertanto,  di:  100.414,75+66.940,70=167.355,44
euro.
Esempio n. 7.
    A seguito di un incidente d'auto una donna  di  74  anni  diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto  il  diritto  a  percepire
l'indennita' speciale prevista per i ciechi parziali.
    Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa
per  individui  che  acquisiscono  il   diritto   all'indennita'   di
accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero  il  diritto  all'indennita'
speciale  (ciechi  parziali)»;  in  corrispondenza  di  74  anni,  il
coefficiente per una donna e' 10,4770.
    Per    cui    l'importo    dell'azione    di    rivalsa    sara':
12×193,26×10,4770=24.297,42 euro.
Esempio n. 8.
    A seguito di un incidente d'auto una donna  di  36  anni  diventa
sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.
    Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa
per  i  sordi  che  acquisiscono  il  diritto  alla   pensione»;   in
corrispondenza dell'eta' di  36  anni  il  coefficiente  e'  pari  a:
35,2472.
    Per    cui    l'importo    dell'azione    di    rivalsa    sara':
13×267,57×35,2472=122.604,21 euro.
Esempio n. 9.
    Ad una bambina  di  10  anni  viene  riconosciuto  il  diritto  a
percepire l'indennita' di comunicazione.
    Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa
per  i  sordi  che  acquisiscono   il   diritto   all'indennita'   di
comunicazione»;  in  corrispondenza   dell'eta'   di   10   anni   il
coefficiente e' pari a: 46,3467.
    Per    cui    l'importo    dell'azione    di    rivalsa    sara':
12×245,63×46,3467=136.609,68 euro.
Esempio n. 10.
    Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale,  viene
riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di frequenza.
    Il  coefficiente  da  applicare  per  calcolare  l'importo  della
surroga va prelevato dalla «Tavola 8  -  Tariffa  per  i  minori  che
acquisiscono il diritto  all'indennita'  mensile  di  frequenza»;  in
corrispondenza dell'eta' di 7 anni, per un bambino il coefficiente da
utilizzare e' 10,6516.
    Pertanto,    l'importo    dell'azione    di    rivalsa     sara':
12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.

Twitter Facebook