Eureka Previdenza

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni sulle quali spetta la quattordicesima

(circ.119/2007)

L’importo della somma aggiuntiva è determinato come indicato nella Tabella A allegata della legge 127/2007 in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

Il beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n.222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione o cumulo purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
Ai sensi del comma 4 della legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge in esame.

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