Eureka Previdenza

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti

(msg.5662/2014)

La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti

(msg.5662/2014)

La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.

Requisito contributivo

Requisito contributivo

La somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007 sopra riportata.

Si precisa che gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti sono regolamentati come lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l’aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli “all’anno contributivo ENPALS” in vigore tempo per tempo ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza secondo il seguente schema:

  • Decorrenza ante 1992:

          Gruppo 1 o A  =    60

          Gruppo 2         = 180

  • Decorrenza da 1.1.1993 a 31.7.1997:

          Gruppo 1       =   120

          Gruppo 2        =  260

  • Decorrenza da 1.8.1997 in poi:

           Raggruppamento “A” = 120

           Raggruppamento “B” = 260

           Raggruppamento “C” = 312

La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.

In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.

Aggiornamento del database

Aggiornamento del database

L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2014.

L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2014 della pensione sul quale è corrisposto.

L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).

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