Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

Pensioni con decorrenza nell'anno 1994

(circ.49/2001)

Per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994, a norma dell’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all’integrazione è pari a 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge 385/2000, per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la disciplina del minimo prevista dall’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

In proposito possono delinearsi tre tipologie di situazioni.

  1. Qualora il reddito cumulato posseduto consenta, in applicazione del predetto articolo 6, la totale integrabilità della pensione, trova applicazione tale norma in quanto
    sempre più favorevole.
  2. Qualora invece il reddito cumulato posseduto sia superiore a quattro volte e non ecceda cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, ed ai sensi del citato articolo 6 consenta la parziale integrabilità della pensione, ove sussistano le condizioni di cui al punto 3, occorre calcolare:
    1. l’importo di integrazione spettante in base alla disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n.638 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni;
    2. l’importo di integrazione spettante ai sensi della deroga prevista dalla legge n.385 del 2000 (70 per cento fino a concorrenza del limite massimo di tale fascia più i 40/70 dell’eventuale eccedenza).

L’integrazione spetta nella più alta delle due misure così determinate.

  1. Se il reddito cumulato è pari o superiore a cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra, e non eccede sei volte tale ammontare, trova applicazione, in presenza delle condizioni di cui al punto 3, la deroga prevista dalla legge in esame (l’integrazione è attribuibile nell’aliquota del 40 per cento fino a concorrenza del limite massimo di tale fascia).

Tutto ciò sempre fermo restando, ovviamente, il confronto con l’integrazione spettante in relazione al reddito personale.
Vedi esempi di calcolo dell’integrazione spettante per pensioni con decorrenza nell’anno 1994
Gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all’integrazione al minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n.638, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere valutati i soli redditi personali (v. circolare n.116 del 19 giugno 2000). I titolari delle predette pensioni non sono pertanto interessati dalla deroga in esame.

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