Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

Variazioni del reddito posseduto

(circ.49/2001)

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, "L’importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione".
Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n.638) qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante.
In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD.
Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6 della legge 638/83.

Twitter Facebook