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Indennità di mobilità
Cessazione dell'indennità
L'indennità cessa dalla data di cancellazione dalle liste di mobilità per:
- fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità
- assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato. Casi particolari:
- Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto d'ufficio nelle liste di mobilità per due volte al massimo.
- Dal 21/3/94 i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità a seguito di assunzione a tempo indeterminato per una nuova Ditta i requisiti presso quest'ultima e che vengano poi licenziati senza aver maturato indennità dodici mesi di effettivo lavoro di cui almeno sei di effettivo) , sono reiscritti, a domanda, nella lista di mobilità (art. 2 c. 6 L. n.451 del 19/7/1994). Gli assicurati avranno diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della solaparte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ( D.L. 185 convertito in L. 451/94 Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.25 del 14/12/96).
- inizio di un'attività autonoma, che dia o meno diritto a percepire l'indennità di mobilità in un'unica soluzione (anticipazione di mobilità);
- mancata comunicazione, o comunicazione oltre i termini di legge, dell'avviamento al lavoro a tempo determinato o parziale. La comunicazione è valida se effettuata da parte del lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione e/o nei termini previsti per l'invio telematico da parte dei datori di lavoro (UNILAV-UNISOMM) alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego (circ. n. 230 del 14.10.1993 - art. 4 c.38 L. 608/1996);
- pensionamento del lavoratore.
- espatriati in cerca di occupazione (circ. 3 del 2/1/1992)
- rifiuto di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
- rifiuto di aderire ad un'offerta formativa o di riqualificazione. Il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso per almeno l'80% della durata complessiva, salvo casi di documentata forza maggiore o per congedi parentali o di maternità (Circ.n.39 del 15/2/2007).
- rifiuto di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare il riferimento, non si applica il limite del 20% (Circ.n.39 del 15/2/2007).
- rifiuto di essere avviato ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art.13 del DL 276/2003.(Circ.n.39 del 15/2/2007)