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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di malattia
Non spetta
L'indennità di malattia non spetta:
- ai dirigenti
- agli impiegati dell'industria - agli impiegati dipendenti da Aziende Esercenti Pubblici Servizi di Trasporto tenute ad applicare le disposizioni di cui al R.D. 08.01.1931, n° 148 (ex Casse di Soccorso) ai quali non spetta dal 01.01.2005, (legge finanziaria 2005) (circ. n. 102 del 5.9.2005) - (tranne agli impiegati del commercio a cui spetta);
- ai quadri (industria e artigianato);
- ai portieri;
- agli impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
- ai viaggiatori e piazzisti;
- ai dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
- ai lavoratori domestici (COLF, BADANTI, ecc...);
- ai lavoratori autonomi;
- ai dipendenti da pubbliche amministrazioni;
- ai lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- ai lavoratori in mobilità e ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
- ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione. La malattia in questi casi non dovrà essere nemmeno comunicata se la totalità del personale in forza all'ufficio, al reparto, alla squadra ecc cui il lavoratore stesso appartiene, anche qualora lo stato di malattia insorga antecedentemente all'inizio della sospensione circ. 82/2009 punto 1;
- ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione. La malattia non dovrà essere nemmeno comunicata circ. 82/2009 punto2;
- ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- al personale navigante dell’aviazione civile;
- ai lavoratori titolari di pensione (tra cui anche l’assegno ordinario di invalidità) per gli eventi di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7, circ. 136/2003), , anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa, 2 mesi o 60 giorni dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro. L'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità (Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 2);
- ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di co.co.pro o categorie assimilate che risultino:
- iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria;
- pensionati;
- iscritti alla gestione separata in qualità di associati in partecipazione msg 12768/2007
- ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di professionisti