Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia
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Indennità di malattia
Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
(msg.4271/2018)
La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Ciò premesso, l’Istituto, con la circolare n. 192/1996 (cfr. il paragrafo 1), ha previsto che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti, recentemente pervenuti dalle Strutture territoriali dell’Istituto, sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la predetta circolare in merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE.
Alla luce della descritta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto.
Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 – n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.
Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.
Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali.
La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente messaggio (allegato n. 1).
In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.
Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.
Indennità di malattia
Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso
(msg.1074/2018)
Nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).
Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.).
In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.
La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera - ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile.
Premesso quanto sopra, è stato rilevato che vi sono strutture ospedaliere che - non avendo deliberato la costituzione delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima finalità funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso.
In tali casi, è evidente che la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.
Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Alla luce di quanto sopra esposto e nel ricordare che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 e disciplinare allegato, possono configurarsi, quindi, le seguenti due fattispecie:
- situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
- situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
Solo a fronte della certificazione telematica prodotta come stabilito nel citato decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012, l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio datore di lavoro - nei casi di prevista erogazione in via di anticipazione della prestazione - apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.
Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.
Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile.
Infine, per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3701/2008 cui si rinvia.
Indennità di malattia
Contribuzione figurativa
Vedi capitolo dedicato all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di malattia/infortunio
Indennità di malattia
Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata
(circ.139/2017)
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:
- indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
- indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).
La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti, pertanto, presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni – circ. n. 77/2013).
Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).
Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni amministrative e procedurali di dettaglio per gli operatori delle Strutture territoriali, ai fini dell’erogazione della prestazione in argomento.
Individuazione delle patologie oggetto della norma
Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della specifica tutela introdotta dalla recente disposizione, è opportuno considerare che la tutela previdenziale della malattia ha lo scopo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.
Da un punto di vista medico legale, la malattia in generale si sostanzia come un’alterazione peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.
Appare opportuno precisare che le malattie croniche, come principale causa di morte quasi in tutto il mondo, costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose. Si caratterizzano per i sintomi che perdurano nel tempo - in maniera costante ovvero con alterne fasi di remissione/riacutizzazione - e richiedono sicuramente un modello assistenziale che se ne occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliativo. In ambito medico legale, si tratta di malattie che, inducendo effetti menomativi permanenti, sono suscettibili di valutazione più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità.
Diversamente, per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione - o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo.
Quindi, alla luce dell’interpretazione fornita, può intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.
A tale scopo, si fornisce, in allegato, un elenco di patologie che, in linea con l’impostazione sopra delineata, rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa.
Adempimenti del lavoratore
Per il riconoscimento della tutela in argomento, al fine di poter garantire il reale soddisfacimento di tutti i requisiti sanitari sopra descritti, è necessario che gli Uffici medico legali dell’Istituto possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia.
Infatti, tenuto conto di quanto sopra specificato, per l’individuazione delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma, è necessario determinare:
- la natura clinica del processo morboso;
- l’entità della disfunzione che si è determinata ai fini della valutazione della gravità della patologia indicata nella norma;
- il manifestarsi in modo acuto, anche se più ampiamente iscritto in un decorso cronico;
- la sua evoluzione così come modificata dalla terapia;
- il suo essere ingravescente;
- la compromissione totale della capacità lavorativa alla mansione specifica.
Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte.
Il lavoratore, quindi, dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:
- il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;
- un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come sopra descritto, si procederà, comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia (circolare Inps n. 76/2007 e circ. n. 77/2013).
Indennità di malattia
Indennità e altre prestazioni
L’indennità di malattia è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione dell'’assegno di invalidità .
Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia tutelabile ai fini dell'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia riscontrabile ,dal punto di vista sanitario,una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.
Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli eventi che iniziano in costanza di lavoro, essendo escluso in via generale (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7), per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (tra cui è da ricomprendere anche l'assegno di invalidità), il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento; tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa. (Circ. 182/1997, punto 7)
Disposizioni fornite col messaggio 17790/2007
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici in presenza di indennità di malattia. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata dall’evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. Pertanto, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Si precisa che in caso di percezione dell’indennità suddetta e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle: - riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge); - trattenute per incumulabilità con reddito da lavoro. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Per quanto riguarda poi la pensione di inabilità, si ricorda che l'art. 2, comma 5 della legge 222/1984 richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione. La previsione porta ad una conclusione di incompatibilità tra il trattamento pensionistico in esame e l'indennità di malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere corrisposta nell'ipotesi di revoca del predetto trattamento, prevista (art. 2, comma 6 della legge 222/1984 citata) in caso di svolgimento di attività lavorativa.(Circ. 182/1997, punto 7).
L'indennità di malattia non è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore percepisce l'indennità giornaliera antitubercolare.
Se la malattia comune riveste carattere di prevalenza rispetto all'affezione tubercolare deve essere corrisposta l'indennità di malattia (v. circolari n. 26603 0., n. 13433 Prs., n. 14107 G.C.C., n. 80435 del 27 dicembre 1974, punto 8).
L'indennità di malattia è cumulabile con l'indennità post-sanatoriale.
(circ. 134368/1981)
Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, ordinari e speciali, il relativo pagamento è sospeso per le giornate di malattia indennizzate. (PREVALE MALATTIA)
(circ. 134368/1981)
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1.
- le malattie intervenute durante il periodo di CIGS a 0 ore non sono indennizzabili, infatti, per i lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento straordinario di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera a carico dell'I.N.P.S. ( art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 464 circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973 circ. n. 82/2009 punto 1); in tal caso il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia. Prevale la CIGS.
- se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGS a 0 ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
- CIGS a orario ridotto (PREVALE MALATTIA)
- Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento straordinario NON è dovuto per le giornate di malattia intervenute sia ante che post CIGS, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime. circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1
- le malattie intervenute durante il periodo di CIGO a 0 ore non sono indennizzabili. Il trattamento di integrazione salariale ordinaria continuerà ad essere erogato e lo stato di malattia non dovrà essere comunicato in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore. Prevale la CIGO
- se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGO a 0 ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
- CIGO a orario ridotto (PREVALE MALATTIA) circ. n. 82/2009 punto 1
- Il trattamento di CIGO ad orario ridotto ed il trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457), non sono dovuti in alcun caso per le giornate di malattia, indipendentemente dall' indennizzabilità di queste ultime.
L'indennità di malattia non deve essere corrisposta per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Egualmente dicasi per l'indennità di maternità, che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, deve essere corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia.
Circolare 110/1992 (articolo 16 T.U. Assegni familiari).
Il lavoratore dipendente , con rapporto di lavoro in essere, che si assenta per malattia ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF) a condizione che risulti occupato per almeno una settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Il pagamento verrà effettuato dal datore di lavoro con il sistema a conguaglio.
Gli ANF spettano:
- per tutto il periodo indennizzabile per malattia (di norma fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare);
- fino ad un massimo di tre mesi, oltre la cessazione del rapporto di lavoro qualora la malattia sia causa di interruzione del rapporto di lavoro stesso, in tal caso il pagamento sarà effettuato direttamente dall'INPS;
- per tutto il periodo in cui continua ad essere corrisposta in tutto o in parte la retribuzione;
- per i periodi di carenza dell' indennità di malattia.
- per la malattia sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, la stessa sospende il periodo di preavviso e l'assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro (circ. n. 104 G.S. del 20 gennaio 1971).
Gli ANF non spettano:
- per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell'indennità di malattia, anche se il lavoratore continua ad essere assente per malattia sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione(circ. n. 2136 G.S. del 28 aprile 1950).
- se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia, quali, ad esempio, la cessazione della attività aziendale o del lavoro stagionale (circ. n. 3984 G.S. del 19 luglio 1943).
- per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato (circ. n. 2975 G.S. del 13 agosto 1948).
N.B. Qualora il lavoratore , non abbia diritto all' indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità (ad esempio, per i periodi di carenza del sussidio stesso), ne' abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell'assegno può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi.
Circolare 63/2000
I lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di malattia per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una particolare causa di sospensione dal lavoro , si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione (in caso di malattia, limitato a 2 mesi o 60 giorni se il conteggio è più favorevole dall'inizio della sospensione stessa); quindi, possono essere indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il predetto normale periodo di copertura assicurativa.
-L 'indennità per malattia a carico dell'INPS è da escludere quando:
- a favore dei lavoratori interessati sono previsti, a titolo di malattia, altri trattamenti previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5 della legge n. 300 del 1970).
- per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore, l'INPS erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di malattia (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.