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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità di malattia
Periodo indennizzabile
Il diritto all’indennità parte (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta,unico evento); l’indennità stessa non può comunque superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae nell’anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.
L’indennità non spetta per le giornate non certificate.
Indennità di malattia
Periodo indennizzabile
Il diritto all’indennità parte (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta,unico evento); l’indennità stessa non può comunque superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae nell’anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.
L’indennità non spetta per le giornate non certificate.
Periodi indennizzabili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Il diritto all’indennità si conserva per le malattie iniziate anche dopo la fine del rapporto di lavoro purchè lo stesso sia cessato o sospeso da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia . Il criterio non è applicabile se il rapporto di lavoro cessato era a tempo determinato.
Carenza
Per carenza si intende la non indennizzabilità dei primi tre giorni di malattia. Nel caso di malattia insorta durante le ferie la malattia è riconosciuta idonea ad interromperle alle condizioni indicate con circ. n.109/99, e la carenza decorre dalla data di comunicazione (effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.) dell'intervenuto stato di malattia al datore di lavoro da parte del lavoratore.
La carenza non si applica nel caso di continuazione e ricaduta nella malattia.
La carenza va applicata per anno solare ai lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi e al trattamento trasfusionale del morbo di Cooley .
Inizio malattia
Si considera inizio della malattia la data del rilascio del certificato o il giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal"
del mod. opm 1, infatti anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3. Per le malattie insorte durante il periodo di ferie e interruttive delle stesse, l’indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.
Continuazione
Per la certificazione di continuazione della malattia valgono le regole indicate per la certificazione di inizio, infatti, anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3.
Competente a stabilire la continuazione della malattia compresa la ricaduta o altra malattia consequenziale della precedente, è il medico curante (art. 15, L. 155/81).
Nel casi di trattamento emodialitico e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo.
I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.
Ricaduta
Quando il lavoratore si riammala della stessa malattia o di altra consequenziale ovvero si sottopone periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro (circ. 136/2003, punto 5) entro 30 giorni dalla fine del precedente evento, e la circostanza è dichiarata sul certificato dal medico curante, si ha la cosiddetta "ricaduta" . In questo caso non si applicano i 3 giorni di carenza, e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini del conteggio dei 180 giorni (periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini della misura dell'indennità (es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.
Unico evento
In presenza di certificazioni mediche di continuazione intervallate dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi che esse certifichino un unico evento morboso sempre che non sussistano elementi obiettivi che possano dimostrare il contrario; le giornate stesse peraltro, se non certificate, non sono indennizzabili.
Fine malattia
Si considera fine della malattia la data di fine prognosi riportata sull'ultimo certificato dell'evento morboso ovvero il giorno precedente la data di riacquisto della capacità lavorativa stabilita dal medico fiscale in occasione della eventuale visita di controllo ovvero il giorno precedente la data di anticipata ripresa del lavoro.
Massimo assistibile
Il massimo assistibile non può superare i 180 giorni per anno solare. Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi. ecc.). Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:
- i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa;
- i periodi di malattia causata dall'infortunio sul lavoro;
- i periodi di malattia professionale;
- i periodi di malattia tubercolare;
- i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'I.N.P.S. abbia esperito con esito positivo, anche se parziale l'azione di surrogazione.
Oltre il 180° giorno il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere o meno, a seconda di quanto stabilito dai contratti, una retribuzione totalmente a suo carico.
Massimo assistibile lavoratori a tempo determinato
Ai lavoratori a tempo determinato la malattia spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di cassa integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata in caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di 180 giorni nell'anno solare circ. 160/1983.
Dal 1° Maggio 2010 nei giorni lavorati ,utili per calcolare il numero massimo di giorni da indennizzare, si considerano validi anche i periodi di occupazione all'estero utilizzando il criterio della totalizzazione prevista dai nuovi regolamenti C.E.E. n. 883/2004 e n. 987/2009 (circ.n.87/2010).
Malattie a cavaliere di 2 anni
Per le malattie a cavaliere di due anni solari ( circ. 145/1993) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:
• non è stato raggiunto il massimo assistibile;
• è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.
L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi. Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.
Lavoratore part-time
Nel caso di rapporto di lavoro del tipo part-time verticale le malattie saranno indennizzate tenendo conto delle casistiche di seguito indicate circ. 41/2006
- le malattie insorte durante una fase di previsto lavoro sono indennizzabili per l'intera durata (anche durante la pausa contrattuale) entro il limite massimo assistibile ed in misura intera;
- le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato sono indennizzabili entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta anche per le giornate in cui era prevista la ripresa lavoro;
- le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato seguito da cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono indennizzabili per tutte le giornate di malattia successive, entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta;
- le malattie insorte dopo i 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato prima della pausa contrattuale saranno indennizzate, per le sole giornate di malattia cadenti nei periodi di previsto lavoro, in misura intera;
- le malattie insorte dopo i 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato seguito da cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dopo l'ultimo giorno del rapporto a tempo determinato non saranno indennizzate.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella prevista per il lavoratore part-time nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia o della maternità. Tale retribuzione sarà ricavata dividendo la retribuzione dei 12 mesi precedenti l'evento per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati , 312 per gli operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive circ. 41/2006.
Nel caso di part-time di tipo orizzontale la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella effettiva percepita nel mese precedente l'inizio della malattia in quanto già ridotta.
Lavoratore a tempo determinato
Per i lavoratori a tempo determinato (stagionali e non) il diritto all'indennità di malattia:
- cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto;
- spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di cassa integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata in caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di 180 giorni nell'anno solare.
Dal 1° Maggio 2010 nei giorni lavorati ,utili per calcolare il numero massimo di giorni da indennizzare, si considerano validi anche i periodi di occupazione all'estero utilizzando il criterio della totalizzazione prevista dai nuovi regolamenti C.E.E. n. 883/2004 e n. 987/2009 (circ. n. 87/2010).
Il cumulo dei periodi lavorati all'estero con i periodi lavorati in Italia può avvenire solo a condizione che:
- gli interessati al momento del verificarsi dell'evento di malattia siano occupati in Italia in attività soggetta all'obbligo assicurativo;
- i periodi lavorati all'estero ,sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ,si collochino nei 12 mesi precedenti l'insorgenza dell'evento morboso;
- i periodi di lavoro all'estero comportino , in caso di malattia, il diritto alla relativa indennità, circostanza che deve essere desunta dalla documentazione prodotta dagli interessati o in mancanza di questa richiedendo ai competenti organi esteri l'attestazione che i rapporti di lavoro avrebbero dato diritto alle prestazioni economiche di malattia nell'eventualità che il lavoratore si fosse ammalato prima della loro cessazione.
Le Sedi ,qualora lo ritengano necessario, potranno richiedere all'istituzione estera la certificazione dei periodi di lavoro e le informazioni relative al settore ed alla durata dell'attività utilizzando i nuovi formulari:
- PAPER SED S040: richiesta periodi di assicurazione;
- PAPER SED H001: richiesta di ulteriori informazioni.
Se l'istituzione estera lo ritiene necessario potrà richiedere all'INPS le stesse informazioni utilizzando i nuovi formulari:
- PAPER SED S041: comunicazione dei periodi di assicurazione;
- PAPER SED H002: comunicazione di ulteriori informazioni.
Per i lavoratori dello spettacolo la sussistenza del requisito contributivo legittima la conservazione del diritto quindi ,i 30 giorni minimi possono essere fruiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora nei 12 mesi precedenti l'evento morboso sia reperibile almeno 1 giornata di lavoro.
Il pagamento della prestazione di malattia sarà effettuato:
- dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio per un numero di giornate pari a quelle di attività svolta alle loro dipendenze;
- direttamente dall'INPS per le giornate di lavoro effettuate alle dipendenze di precedenti datori di lavoro;
- direttamente dall'INPS qualora nei 12 mesi precedenti l'evento morboso non si possono far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, viene garantito in questi casi un periodo indennizzabile massimo di 30 giorni nell'anno solare.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Agli operai agricoli a tempo indeterminato , l’indennità di malattia spetta purché:
- abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
- possano far valere almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ( può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato circ. 220/1992);
- ovvero almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia – msg 29676/2007 (non è più necessaria la certificazione d’iscrizione d’urgenza di cui alla circ. 256/96 infatti le previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, si possono ritrovare negli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007).
Dal 1° maggio 2010 , con l’entrata in vigore del regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009,il requisito occupazionale minimo di 51 giornate , previsto per il conseguimento del diritto all’indennità di malattia, può essere raggiunto anche facendo ricorso al cumulo (totalizzazione) dei periodi di lavoro prestati in altri Stati membri della C.E. unicamente con periodi esteri relativi a rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato che devono riferirsi all’anno solare precedente quello di insorgenza dell’evento morboso. (circ. n. 87/2010).
Perché si possa dare seguito alla totalizzazione occorre che vi sia , nell’anno solare precedente l’inizio dell’evento morboso, almeno una giornata di lavoro in agricoltura svolta in Italia .
Per tali lavoratori si possono verificare diversi casi:
- lavoratore agricolo che risulti iscritto negli elenchi nominativi nell’anno precedente per almeno 51 giornate:
- i periodi lavorati all’estero in qualità di lavoratore agricolo a tempo determinato saranno utilizzati ai fini del prolungamento del periodo indennizzabile. Per l’utilizzo di tali periodi il lavoratore fornirà dichiarazione nella quale dovrà indicare la data di inizio e cessazione dei rapporti di lavoro, denominazione e indirizzo delle aziende , denominazione e indirizzo della competente Cassa malattie estera. In questo caso la totalizzazione opera solo per determinare il numero massimo di giorni indennizzabile in quanto il requisito occupazionale è soddisfatto con l’attività svolta in Italia .
- lavoratore agricolo che non risulti iscritto negli elenchi nominativi nell’anno precedente:
- i periodi lavorati all’estero svolti nell’anno precedente l’insorgenza dell’evento , anche con rapporto di lavoro a agricolo a tempo determinato, non potranno essere utilizzate ai fini della totalizzazione ne per determinare il diritto alla prestazione (requisito delle 51 giornate) ne per determinare il massimo indennizzabile .
Perché si possano utilizzare i periodi lavorati all’estero occorre acquisire le informazioni necessarie presso le istituzioni estere in causa utilizzando i formulari previsti dai nuovi regolamenti:
- PAPER SED S040: richiesta periodi di assicurazione;
- PAPER SED H001: richiesta di ulteriori informazioni.
Qualora le informazioni contenute nei formulari non indichino le giornate lavorate in agricoltura ma indichino solo la data iniziale e finale dei rapporti di lavoro agricolo, per determinare il numero delle giornate da cumulare con quelle italiane occorre:
- calcolare il numero delle settimane comprese nei periodi di lavoro segnalati nei formulari;
- trasformare le settimane in giorni secondo il rapporto di 6 giorni per ogni settimana; le frazioni di settimana daranno diritto a tanti giorni quanti sono quelli di calendario compresi nella frazione stessa con esclusione della domenica.
La misura dell’indennità di malattia deve essere determinata solo in funzione delle retribuzioni fruite in Italia (circ. n. 87/2010).
Giornate indennizzabili
Agli operai (compresi gli agricoli) l'indennità spetta per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia.
Agli impiegati del commercio l'indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Le festività soppresse (Ascensione,Corpus Domini, 19 marzo, 29 giugno e 4 novembre) sono indennizzabili solo se normalmente lavorate e retribuite (circ. 95 bis/2006, punto 1)
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, i lavoratori di cui sopra (impiegati del commercio ed operai) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di malattia, l'indennità giornaliera è dovuta anche per le predette festività.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
Ai disoccupati l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
- In caso di disoccupazione sono non indennizzabili quelle giornate, comprese nel periodo di malattia, per le quali il lavoratore ha diritto a riposo settimanale, (domenica - per i sacristi la giornata di riposo è il mercoledì).Per gli impiegati del commercio tutte le giornate sono "indennizzabili". Nel caso di contratto part-time verticale a base annua sono non indennizzabili le giornate cadenti nel periodo di pausa lavorativa.
Ai sospesi dal lavoro l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
- In caso di sospensione sono non indennizzabili quelle giornate comprese nel periodo di malattia per le quali il lavoratore ha diritto, nelle prime due settimane di sospensione, alla retribuzione e al riposo settimanale (domenica). Per i periodi di malattia successivi alle prime due settimane di sospensione, l'indennità non compete solo per le giornate che in costanza di lavoro davano diritto al riposo settimanale (domenica), - per i sacristi la giornata di riposo è il mercoledì -. Per gli impiegati del commercio non sono indennizzabili, nelle prime due settimane dalla data di sospensione, tutte le festività retribuite cadenti di domenica, per i periodi successivi alle prime due settimane tutte le giornate sono "indennizzabili". Nel caso di contratto part-time verticale a base annua sono non indennizzabili le giornate cadenti nel periodo di pausa lavorativa.
Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.
Giornate non indennizzabili
L’indennità non viene corrisposta (circ. 14/1981):
- per i primi 3 giorni (cosiddetta carenza) di ogni singolo evento di malattia nel caso si tratti di lavoratore dipendente (i giorni di carenza verranno retribuiti a carico del datore di lavoro sulla base dei contratti);
- per mancato invio della certificazione;
- per i giorni di ritardo dell'invio del certificato;
- per omesso, incompleto o inesatto indirizzo sulla certificazione di malattia;
- nel caso di attività retribuite durante la malattia;
- in caso di alterazione o falsificazione dei certificati medici;
- in presenza di atti che possono pregiudicare il decorso della malattia;
- per il periodo di detenzione durante la malattia;
- per un massimo di 10 giorni in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.
- Per i periodi di pausa lavorativa nei contratti di lavoro part-time di tipo verticale. Nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, infatti, sono indennizzabili solo i periodi in cui è prevista l'attività lavorativa, sempre entro i 180 giorni.
N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.
Le predette misure valgono anche per l'eventuale parte di ricovero che cade nell'anno successivo a quello di inizio.