Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Assegno emergenziale Utilizzo della contribuzione correlata ai fini pensionistici
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 4705
Assegno emergenziale
Utilizzo della contribuzione correlata ai fini pensionistici
(circ.86/2012)
Il periodo di contribuzione correlata è utile al conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella di anzianità, per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 nonché per il diritto alla pensione anticipata che ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità, come statuito dall’articolo 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011. (circolare n. 35 de 2012)
Per coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, si precisa che ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
La contribuzione correlata, tenuto conto che è corrisposta a soggetto “in condizione di disoccupazione involontaria”, non è utile ai fini della non riduzione della pensione anticipata per coloro che maturano i requisiti per il diritto a tale trattamento entro il 31 dicembre 2017 con un’età inferiore a 62 anni (circolare n. 35 del 2012, punto 2.1).
Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un apposito codice contribuzione (cod.317), utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.