Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Richiamo alle armi
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Richiamo alle armi
Requisiti per il diritto
I requisiti per aver diritto all'indennità sono:
- avere un valido rapporto di lavoro al momento del richiamo alle armi;
- essere richiamato alle armi.
Richiamo alle armi
Beneficiari
L’indennità di richiamo alle armi spetta a tutti i dipendenti di imprese private , richiamati alle armi , che abbiano la qualifica di:
- impiegato, dirigente, viaggiatori e piazzisti; (Legge 10 giugno 1940 n. 653)
- operaio (sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 4.5.84)
e con i seguenti contratti:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- in periodo di prova;
- contratto stagionale;
- in preavviso di licenziamento.
Spetta anche nei casi in cui gli stessi siano:
- trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
- riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
- dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.
Il R.D.L. n. 484 del 1936 ha compreso tra i richiamati alle armi anche gli appartenenti alla Croce Rossa (es. crocerossine - in quanto corpo militarizzato).
Richiamo alle armi
Misura e calcolo dell'indennità
La misura dell'indennità di richiamo alle armi, nella generalità dei casi, è la seguente:
- per i primi due mesi, spettano gli emolumenti che si percepivano lavorando, così calcolati: lo stipendio, elementi fissi aggiuntivi e determinati quali aumenti periodici, contingenza, premio di produzione, nonché 1/12 della tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive. Se il dipendente è remunerato in tutto o in parte a provvigione, l'importo mensile è determinato sulla media dell'ultimo triennio di servizio prestato o del minor tempo di occupazione.L’ indennità così calcolata non può essere erogata, nel periodo di un anno, che per due mensilità, anche se nel periodo stesso il lavoratore sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.
- per il periodo successivo (ad esclusione dei lavoratori trattenuti sotto le armi dopo la normale ferma, il cui calcolo seguente decorre dal primo giorno): - per gli ufficiali, sottufficiali o appartenenti a forze armate con trattamento superiore a quello dovuto ai militari dell'esercito (es.: carabinieri, guardie di finanza), alla differenza fra gli emolumenti che si percepivano lavorando, come prima indicati, e dagli emolumenti dovuti ai militari, (così calcolati: stipendio, quote di aggiunta di famiglia e da 1/12 della tredicesima mensilità; - per gli altri richiamati, spettano gli emolumenti che si percepivano lavorando.
Per i lavoratori trattenuti sotto le armi dopo la normale ferma non viene effettuata la differenzazione dei primi due mesi.
Richiamo alle armi
Durata dell'indennità
La durata dell’indennità è stabilita in base al contatto di lavoro e più precisamente:
- A tempo indeterminato: per tutto il periodo del richiamo;
- A tempo determinato: per tutto il periodo del richiamo. Viene sospesa la decorrenza del termine del contratto, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello prestato sotto le armi;
- In periodo di prova: per tutto il periodo della ferma, il periodo di prova deve essere sospeso fino alla fine della ferma e riprendere per essere ultimato dopo il congedo; il periodo di servizio militare non si computa nell'anzianità salvo patto contrario (Art 28 Legge 10 giugno 1940 n. 653);
- Contratto stagionale: per il periodo che intercorre tra la data del richiamo e la cessazione del contratto stagionale.
Nel solo caso di cessazione di attività dell'azienda presso la quale il lavoratore era occupato il trattamento termina alla data di detta cessazione.
Richiamo alle armi
Sospensione dell'indennità
L'indennità viene sospesa:
- durante le licenze militari straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni;
- durante le licenze di convalescenza, dopo il primo mese.