Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Richiamo alle armi Richiamo alle armi-info
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Richiamo alle armi
Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi è prevista la conservazione del posto di lavoro e la corresponsione di una indennità (R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825) , (Legge 10 giugno 1940 n. 653).
Con la Legge n. 370 del 3.5.1955, è stata estesa a tutti i lavoratori pubblici e privati, la conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio.