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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Richiamo alle armi
Beneficiari
L’indennità di richiamo alle armi spetta a tutti i dipendenti di imprese private , richiamati alle armi , che abbiano la qualifica di:
- impiegato, dirigente, viaggiatori e piazzisti; (Legge 10 giugno 1940 n. 653)
- operaio (sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 4.5.84)
e con i seguenti contratti:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- in periodo di prova;
- contratto stagionale;
- in preavviso di licenziamento.
Spetta anche nei casi in cui gli stessi siano:
- trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
- riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
- dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.
Il R.D.L. n. 484 del 1936 ha compreso tra i richiamati alle armi anche gli appartenenti alla Croce Rossa (es. crocerossine - in quanto corpo militarizzato).