Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Soccorso alpino Soccorso alpino-info
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Volontari del soccorso alpino e speleologico
La legge 18.2.92 n. 162 (art.1) ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione ai lavoratori, dipendenti o autonomi, impegnati nel soccorso alpino e speleologico (da non confondere con i volontari civili della Protezione Civile, per i quali vige una diversa forma di tutela –(circ. n. 314 del 29.11.1994) (circ. n. 60 del 04.03.1993).
I volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche' nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano potratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.