Eureka Previdenza

Volontari del soccorso alpino e speleologico

Modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico

(circ.171/2017)

L’Istituto è da tempo impegnato nel complesso e graduale processo di telematizzazione dei servizi, avviato a seguito della determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, finalizzato all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2012, è stata comunicata l’attivazione della modalità di presentazione telematica delle domande di rimborso della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti - volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI)[1] - che si sono astenuti dal lavoro per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico.


La presente circolare disciplina anche per i datori di lavoro del settore pubblico (Enti e Pubbliche Amministrazioni) l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande dei rimborsi di cui trattasi, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.

A tal fine la procedura esistente è stata implementata in maniera tale da consentire l’accesso al servizio per la presentazione delle domande, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal datore di lavoro munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – Prestazioni e servizi – Tutti i servizi - Soccorso alpino e soccorso speleologico;
  • Contact – Center – attraverso il numero verde 803.164.

Di seguito, si riepilogano le diverse fasi della suddetta procedura, già illustrata nel dettaglio nella citata circolare n. 4/2012, evidenziando alcune particolarità riguardanti il servizio per i datori di lavoro del settore pubblico.


Presentazione della domanda tramite Web

Preliminarmente, si precisa che per poter utilizzare il servizio di invio OnLine, il legale rappresentante dell’Ente, Pubblica Amministrazione o suo delegato, deve essere in possesso del Pin di autenticazione.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione Prestazioni e servizi, attraverso il seguente percorso: Tutti i servizi - Soccorso alpino e soccorso speleologico.

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: fornisce una scheda informativa sulla prestazione.
  • Gestione domande: consente la compilazione di una nuova domanda, la ricerca e la consultazione delle domande già presentate, nonché la modifica o l’eliminazione delle eventuali domande di rimborso in corso di presentazione.
  • Manuale utente: consente la consultazione del manuale operativo per l’utilizzo del servizio.

Per l’invio della domanda, il richiedente compila i vari pannelli proposti dalla procedura, fornendo così tutte le informazioni necessarie per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla relativa istruttoria.

A tal fine si precisa che alcune informazioni necessarie alla compilazione della domanda - quali, ad esempio, i dati dell’Ente/Pubblica Amministrazione, nonché i dati anagrafici dei lavoratori interessati - vengono prelevate automaticamente dalle diverse banche dati a disposizione dell’Istituto, in relazione ai codici fiscali dell’Ente/Pubblica Amministrazione e del lavoratore.

Gli ulteriori dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dallo stesso al termine dell’inserimento.

Le diverse sezioni e funzionalità presenti nell’iter di compilazione della domanda per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni ricalcano, come detto, quelle previste per la compilazione da parte dei datori di lavoro privati, già dettagliatamente illustrate nella circolare n. 4/2012 cui si rinvia, e sono:

  • Sezione Ricerca domande;
  • Sezione Inserimento nuova domanda – Dati datore di lavoro;
  • Sezione Indirizzo domanda/ Recapiti;
  • Sezione Lista Dipendenti/Dati dipendente;
    • Sezione Nuovo periodo;
    • Sezione Modalità di pagamento;
  • Sezione Dichiarazioni;
    • Sezione Documentazione da allegare alla domanda;
  • Sezione Riepilogo dati.

Per quanto concerne la Sezione Modalità di pagamento, in particolare, si precisa che per il datore di lavoro pubblico il rimborso della retribuzione avviene tramite l’accredito della somma sul conto di tesoreria o capitolo di bilancio identificato dall’ IBAN comunicato in fase di compilazione della domanda.

Per i datori di lavoro privati, diversamente da quanto consentito in precedenza, l’unica modalità di pagamento ammessa è l’accredito su conto corrente.

Si evidenzia, altresì, che la procedura consente, tramite la Sezione Documentazione da allegare alla domanda, di inviare all’Istituto la prevista dichiarazione che attesta l’appartenenza del lavoratore al corpo volontario del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. e l’attestazione del Sindaco o suo delegato comprovante l’avvenuto impiego dei lavoratori medesimi, nelle predette attività e relativi tempi di durata, necessari alla definizione della domanda.

Il format utilizzabile per la dichiarazione del lavoratore è reperibile all’interno della procedura di acquisizione della domanda.

La sezione in questione costituisce un’innovazione anche per i datori di lavoro del settore privato, sino ad oggi tenuti alla consegna della suddetta documentazione attraverso gli sportelli Inps o mediante spedizione postale.

Per i datori di lavoro privati, al fine dell’accredito del rimborso è richiesto, inoltre, l’invio del modello europeo di Identificazione Finanziaria, disponibile all’interno della procedura.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a consolidare la domanda negli archivi di sistema. Tale modalità consente al datore di lavoro di intervenire sulla domanda stessa in momenti successivi e di inviarla all’INPS soltanto al momento della conferma finale. Pertanto, fino a detta conferma la domanda verrà considerata “in bozza”.


Presentazione della domanda tramite Contact Center

L’Ente o Pubblica Amministrazione richiedente può presentare, in alternativa, la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale disponibile telefonicamente al numero verde 803.164.

Per i richiedenti dotati di un Pin dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite e la trasmette per la successiva lavorazione. In questo caso, la documentazione richiesta potrà essere inviata a mezzo fax.

In ogni caso, il Contact Center provvederà a fornire tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientare il datore di lavoro al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.


Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica

La presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dal 1° dicembre 2017. Fino a tale data le domande potranno essere presentate in modalità cartacea ovvero mediante il canale telematico.

Successivamente, le Strutture territoriali provvederanno ad accettare le eventuali domande cartacee solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.

Volontari del soccorso alpino e speleologico

Domanda

Per il rimborso delle retribuzioni in questione, che non sono conguagliabili con gli importi dovuti per contributi assicurativi, il datore di lavoro deve inoltrare, entro la fine del mese successivo l’evento, la prevista domanda di rimborso, che deve comprendere:

  • Le generalità del o dei lavoratori interessati
  • L'ammontare della retribuzione corrisposta
  • La dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante il periodo di astensione dal lavoro
  • La dichiarazione dei lavoratori di appartenere al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino
  • L'attestazione del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata.

La domanda deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta l'attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.

Ai lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993).  Per ottenere l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.

DECADENZA
La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso o dell'esercitazione.

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Indennità spettante

DURATA
I lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel giorno o nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, tenendo presente che, se la durata dell'operazione è maggiore delle 8 ore, ovvero si protragga dopo la mezzanotte, hanno diritto al riposo e al rimborso anche nel giorno successivo.
GIORNATE RIMBORSABILI
Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse cioè le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonche' le giornate,di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", ecc..(circ. n. 126 del 10.05.1995)

RETRIBUZIONE
La retribuzione da considerare è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale giornaliera che viene corrisposta normalmente e in forma continuativa.

Per i lavoratori appartenenti alle categorie per le quali, ai fini assistenziali, vigono i salari medi convenzionali il trattamento economico è quello effettivo.

 

Ai lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993).  Per ottenere l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.

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Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Il lavoratore, per giustificare l'assenza dal luogo di lavoro e per il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione, deve presentare al datore di lavoro (circ. n. 126 del 10.05.1995):
  • Dichiarazione di appartenenza al corpo di soccorso
  • Attestazione del Sindaco del comune in cui è avvenuta la prestazione di soccorso e i relativi tempi impiegati (Decreto 24.03.1994 n. 379). 

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

  • REGISTRAZIONE - Il datore di lavoro, presso cui il lavoratore volontario è occupato, è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazioni, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro.(circ. n. 126 del 10.05.1995)
  • ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino astenutisi dal lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18.2.92 n. 162, deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale, poiché l'art. 1 della legge prevede che sia loro riconosciuto l’intero trattamento economico e previdenziale.(circ. n. 126 del 10.05.1995)

Volontari del soccorso alpino e speleologico

Requisiti per il diritto

(Decreto 24.03.1994 n. 379 - circ. n. 126 del 10.05.1995)

Requisiti per il diritto sono:

  • Essere lavoratori autonomi iscritti in una delle gestioni speciali dell'INPS o dipendenti di un'azienda tenuta al versamento dei contributi obbligatori all'INPS.
  • Essere inseriti nell'elenco dei volontari del soccorso CAI. L’elenco viene trasmesso annualmente all'INPS dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
  • Essere impiegati in attività di “soccorso ad infortunati o a chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti e ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale”.

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