Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Prescrizione del diritto a chiedere la rendita vitalizia

(circ.48/2025)

Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione “si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi” e che “il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di “sostituirsi al datore di lavoro” per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto”.

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Prescrizione del diritto a chiedere la rendita vitalizia

(circ.48/2025)

Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione “si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi” e che “il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di “sostituirsi al datore di lavoro” per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto”.

Prescrizione del diritto

Muovendo da tale prospettiva, la medesima Corte ha statuito come “quel medesimo diritto di costituire la rendita vitalizia (di cui sono titolari il datore di lavoro e, in sua sostituzione, il lavoratore) sia soggetto ai principi generali della prescrizione ed in particolare a quello per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sancito dall'art. 2935 cod. civ.”e anche che “quello alla costituzione della rendita vitalizia è un diritto potestativo, cui fa riscontro in capo all'INPS lo specifico obbligo di ricevere la somma occorrente per la rendita vitalizia; ne consegue che, sull'altro versante, deve sussistere il diritto (di natura chiaramente potestativa) di ottenere con l’accantonamento della c.d. riserva matematica la costituzione della detta rendita, e che, se sussiste un diritto, questo è soggetto al regime normale della prescrizione”(cfr. Corte di Cassazione 15 dicembre 1987, n. 9270; Corte di Cassazione 4 dicembre 1984, n. 6361; Corte di Cassazione 29 dicembre 1999, n. 14680; Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3756).

Principio di certezza del diritto

In particolare, con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che “il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore […] possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338/1962, art.13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale”. Inoltre, “per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione”. Tale sentenza e il relativo principio sono richiamati altresì dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302, nonché dall’ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27683, della medesima Corte, la quale ha affermato che: “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale […]. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez.un., n. 21302 cit.)”.

Criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962

3.1 Criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962

Sul piano operativo, si evidenzia la necessità che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che, sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma settimo aggiunto all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma primo tanto quello conseguente del lavoratore di cui al comma quinto del medesimo articolo 13.

La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).

In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).

Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall'articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione ex lege sancita dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni con l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).

Ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale del diritto di cui ai commi primo e quinto devono essere considerati eventuali atti notificati all’Istituto che comportino l’interruzione del decorso del medesimo termine.

Al riguardo, si precisa che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’INPS nell’ambito dell’azione giudiziaria proposta dal lavoratore ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 è idonea a interrompere la prescrizione decennale.

Termine prescrizionale per gli iscritti alla Gestione Pubblica

Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale dei contributi e alla conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente agli iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente circolare.

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