Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Profili istruttori e onere di riscatto

(circ.48/2025)

Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l’istanza ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto del medesimo articolo e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma quinto spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, […] salvo il diritto al risarcimento del danno”. Questa ultima previsione risponde all’esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678 e Corte di Cassazione 21 settembre 2020, n. 19679), esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma settimo, che non fa riferimento all’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto .

In materia, già le istruzioni di servizio n. 11 del 1968, al n. 2, facevano cenno al datore di lavoro o aventi causa che non potessero o non volessero costituire la rendita vitalizia. La circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al paragrafo 5 ha relegato le possibili richieste scritte al datore di lavoronella fase di riscontro della documentazione.

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Profili istruttori e onere di riscatto

(circ.48/2025)

Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l’istanza ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto del medesimo articolo e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma quinto spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, […] salvo il diritto al risarcimento del danno”. Questa ultima previsione risponde all’esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678 e Corte di Cassazione 21 settembre 2020, n. 19679), esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma settimo, che non fa riferimento all’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto .

In materia, già le istruzioni di servizio n. 11 del 1968, al n. 2, facevano cenno al datore di lavoro o aventi causa che non potessero o non volessero costituire la rendita vitalizia. La circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al paragrafo 5 ha relegato le possibili richieste scritte al datore di lavoronella fase di riscontro della documentazione.

Nuovo comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962

Il nuovo comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 costituisce una leva sistematica che, sul piano amministrativo, fa acquistare alle condizioni legittimanti previste dal comma quinto dello stesso articolo maggiore risalto e peso specifico. La legittimazione di cui al comma settimo, non potendo che essere diversa da quella di cui al comma quinto, la cui estinzione per prescrizione opera come presupposto del venire a esistenza della prima, comporta la necessità di istruire e gestire in modo opportunamente differenziato situazioni giuridiche diverse, al fine di rendere effettiva la tutela dei distinti interessi sottesi e posti in risalto.

In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il paragrafo 3.2 della circolare n. 78 del 2019), le istanze da intendersi presentate ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve comunicare ufficialmente a quest’ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del comma primo o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territoriale sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Resta, tra l’altro, sempre salva la possibilità di ulteriori contatti con il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri, verifiche in base a quanto indicato al paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.

Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sia prescritto e l’istanza vada, dunque, valutata ai sensi del successivo comma settimo, il lavoratore e la Struttura territorialmente competente dell’INPS possono omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro, restando, comunque, sempre salva la possibilità di contatti con il medesimo per chiarimenti, riscontri e verifiche, illustrate al citato paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.

Riguardo al regime probatorio imposto dall’articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78 del 2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi dei commi primo e quinto sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo comma settimo; si evidenzia, infatti, che ai sensi del comma settimo è fatto salvo “l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”.

Nulla è innovato in merito alla determinazione dell’onere di riscatto, per la quale si rinvia alle disposizioni diramate in materia dall’Istituto.

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