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Rendita vitalizia lavoro dipendente
Profili istruttori e onere di riscatto
(circ.48/2025)
Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l’istanza ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto del medesimo articolo e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma quinto spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, […] salvo il diritto al risarcimento del danno”. Questa ultima previsione risponde all’esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678 e Corte di Cassazione 21 settembre 2020, n. 19679), esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma settimo, che non fa riferimento all’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto .
In materia, già le istruzioni di servizio n. 11 del 1968, al n. 2, facevano cenno al datore di lavoro o aventi causa che non potessero o non volessero costituire la rendita vitalizia. La circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al paragrafo 5 ha relegato le possibili richieste scritte al datore di lavoronella fase di riscontro della documentazione.