Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Iscritti alla Gestione pubblica

(circ.48/2025)

Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell’11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del 17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024 e il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nell’ambito della Gestione pubblica.

In considerazione dell’interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l’istituto dalla rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 25/2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 nell’ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia.

A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni[2]), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del comma settimo non è esercitabile.

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