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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di tirocinio
Modalità di erogazione
(msg.6789/2014)
L’INPS mette a disposizione della Regione/Provincia autonoma il servizio informatico per l’interscambio dati oggetto della presente Convenzione tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
La Regione/Provincia autonoma potrà inviare, mensilmente o per altra periodicità temporale il flusso dei dati necessari per il pagamento attraverso file xml - la cui struttura è definita nell’allegato tecnico allegato alla presente Convenzione - tramite il Sistema Informativo Percettori, accedendo al link “invio elenco beneficiari tirocinio UG”.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione o Provincia autonoma:
- i dati anagrafici,
- l’indirizzo del domicilio del giovane tirocinante,
- le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per ritirare l’importo a lui assegnato),
- il periodo di riferimento e
- l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
Rimane escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza in capo ai beneficiari dei requisiti richiesti.
Secondo quanto stabilito in Convenzione, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni/Provincie autonome del 24.01.2013 recante le linee guida in materia di tirocini, l’indennità di tirocinio non deve essere corrisposta in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.