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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Principio del pareggio di bilancio
(circ.99/2014)
I Fondi istituiti ai sensi dei comma 4, 14 e 19 hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi a carico dei Fondi di cui ai comma 4, 14 e 19, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite (art. 3, comma 27).
I Fondi istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 e 19, hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore.
In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Gli oneri di amministrazione di ciascun Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.