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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Durata
L'integrazione salariale è corrisposta sino ad un massimo di 13 settimane consecutive (intese come periodo che va dal lunedì al sabato), riferite alla singola unità produttiva operante nell'ambito dell'azienda. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane (art. 6 della L. n. 164/1975).
Ai fini della concessione delle proroghe trimestrali non è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa tra una richiesta e l'altra (msg.6990/2009), mentre è espressamente previsto dall'art. 6 comma 3 della L. n. 164/1975 che tra la fine di un periodo ininterrotto di 52 settimane ed una nuova richiesta di CIGO, devono intercorrere 52 settimane di effettiva ripresa lavorativa.
L'intervento ordinario può essere seguito dall'intervento straordinario anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.(msg.6990/2009). Nel caso di richiesta di un nuovo periodo di CIGO dopo la fruizione della CIGS, senza soluzione di continuità e per eventuali causali diverse, è ammissibile la concessione dell'autorizzazione fermo restando tutti i requisiti di temporaneità e ripresa attività, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge (msg.25623 del 12/10/2010).
In caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio mobile.
Ai fini del computo del biennio, per ogni domanda di intervento si considera la prima settimana oggetto di CIGO (da comprendere nel biennio, cosiddetto mobile) e, a ritroso si conteggiano le 103 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state utilizzate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988).