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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS)
Importo
La misura della CIG ordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti), stabilita dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) nella misura del 5,84%.
L'importo da corrispondere è soggetto a un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato ogni anno in base all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
Retribuzione (euro) | Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
---|---|---|---|
Anno 2016 | |||
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
Anno 2015 | |||
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Anno 2014 | |||
Inferiore o uguale a 2.098,04 |
Basso |
969,77 |
913,14 |
Superiore a 2.098,04 |
Alto |
1.165,58 |
1.097,51 |
Anno 2013 | |||
Inferiore o uguale a 2.075,21 |
Basso |
959,22 |
903,20 |
Superiore a 2.075,21 |
Alto |
1.152,90 |
1.085,57 |
Anno 2012 | |||
Inferiore o uguale a 2.014,77 |
Basso |
931,28 |
876,89 |
Superiore a 2.014,77 |
Alto |
1.119,32 |
1.053,95 |
Anno 2011 | |||
Inferiore o uguale a 1.961,80 |
Basso |
906,80 |
853,84 |
Superiore a 1.961,80 |
Alto |
1.089,89 |
1.026,24 |
Gli importi lordi dovranno essere decurtati dell'aliquota del 5,84%.