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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
La domanda di CIG
Il datore di lavoro deve:
- attivare la procedura di consultazione sindacale;
- compilare la domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda e corredata dal verbale redatto a seguito della consultazione sindacale ed inviarla via web;
- allegare la documentazione comprovante la causale d'intervento e quella relativa alla previsione di ripresa dell'attività lavorativa (msg. n. 24385 del 30/06/2005).
Sulla richiesta devono essere indicate:
- le cause della sospensione o riduzione dell'attività;
- il periodo di riferimento della contrazione rapportato a settimane intere di calendario;
- il numero dei lavoratori in forza all'unità produttiva e quello dei dipendenti per i quali viene richiesta l'integrazione salariale;
- l'unità produttiva di appartenenza dei lavoratori e la sua data di costituzione;
- la data in cui è prevista la ripresa dell'attività lavorativa ad orario pieno;
- nel caso di riduzione di orario, l'articolazione giornaliera delle ore di lavoro effettivo nelle settimane in cui è richiesto l'intervento.
Non può essere accolta una variazione della domanda originaria che preveda un numero maggiore di lavoratori interessati ovvero un ampliamento dell'ambito di durata del periodo richiesto (circ. n. 55627 G.S. del 17/5/1950).