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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Durata
In linea generale, non si può fare ricorso alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi nel quinquennio di riferimento, fatte salve le eccezioni previste dal CIPI (art 1, c.9 L. n. 223 del 23 luglio 1991),computando a tal fine, anche i periodi di CIG ordinaria concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.
Ai fini del computo dei 36 mesi, il riferimento temporale al quinquennio deve considerarsi "rigido", considerando come termine iniziale l'11/8/1990, stabilito dall'art n. 22 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 e come termine finale l'11/8/1995 (circ. n. 106 del 17/5/1996).
Dal 12/8/2010 decorre il nuovo quinquennio che si concluderà l'11/8/2015.
La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento:
- crisi aziendale:
- 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi);
- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale:
- 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale, due proroghe di dodici mesi ciascuna;
- concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria:
- 12 mesi, con proroga di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione dell'attività;
- contratti di solidarietà:
- 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.
La richiesta di proroga del trattamento straordinario deve essere inoltrata allo stesso ufficio al quale è stata presentata la prima istanza di riconoscimento del trattamento, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la nuova sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.