Lavoro subordinato a tempo determinato
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore nei casi di svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione della CIGS, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato. Tempo pieno:
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo pieno:
o l'incumulabilità sarà totale e la CIGS sospesa per il periodo in cui si è prestata attività lavorativa se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
o l'incumulabità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale (determinato o indeterminato), e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi.
Part-time :
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale:
o l'incumulabilità sarà totale se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
o l'incumulabilità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale, e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi;
o Non ci sarà incumulabilità se la nuova attività part-time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa.
Part-time verticale:
Le settimane o i giorni in cui, per contratto, il lavoratore non doveva lavorare, non sono coperte né da retribuzione, né dalla relativa contribuzione.
Pertanto la CIGS è dovuta per i soli periodi in cui si sarebbe dovuta prestare attività lavorativa.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS , la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte. Doppio part-time :
Se l'assicurato svolge un doppio part-time e da uno di questi viene posto in CIGS, l'incumulabilità non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa. Lavoro intermittente (a chiamata):
E' possibile stipulare il contratto di lavoro a chiamata (anche per il week-end) previa comunicazione all'INPS. È valida una comunicazione iniziale che comprenda tutto il periodo, e il lavoratore dovrà comunicare di volta in volta le giornate di effettivo impiego.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS, la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte.
la norma opera anche se il contratto era preesistente. Lavoro all'estero:
Non esistono per la CIG/S norme specifiche che impongano al lavoratore in CIG di non lasciare il paese, in quanto il rapporto di lavoro non si interrompe. Vige comunque l'OBBLIGO di sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ( art.19 c.10 DL.185/08)