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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Ricorsi
A differenza delle altre forme di cassa integrazione salariale, per la CIGS non è previsto il ricorso amministrativo ma un'istanza di riesame al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le istruzioni impartite dalla circolare ministeriale n. 17 del 16/2/1996.
E' possibile, inoltre, esperire azione giudiziaria proponendo ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego. Competente è il TAR del Lazio nel caso di domande di CIGS relative a stabilimenti situati in più regioni, altrimenti il TAR della stessa regione in cui ha sede lo stabilimento interessato alla CIGS.
In alternativa, può essere ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.