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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Finanziamento della CIGS
Il finanziamento della CIGS è in misura prevalente a carico dello Stato che vi provvede tramite la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) istituita presso l'INPS dall' art. 37 della Legge n. 88 del 1989.
Per la parte rimanente del finanziamento, l'art 9 della Legge n. 407 del 1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento CIGS (circ. n. 19 del 1991).
Le aziende sono, inoltre, soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori o del 3% per le aziende fino a 50 dipendenti (circ. n. 240 del 1988) e per quelle che usufruiscono della CIG in deroga.
Sono escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali e le aziende che ricorrono all'intervento straordinario in seguito alla stipula di contratti di solidarietà.