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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Cause di concessione
La CIG Edilizia può essere concessa per:
- Intemperie stagionali: vi rientrano tutte quelle cause di ordine meteorologico, accertate dall’INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici (Osservatori, Capitanerie di porto, Aeroporti etc.), a livello comunale, provinciale o regionale (msg. n. 28336 del 28/7/1998), che impediscono la normale prosecuzione del lavoro (es. precipitazioni, gelo, nebbia o foschia, vento, temperature eccessivamente elevate). In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile, gli eventi meteorologici sono sempre considerati oggettivamente non evitabili (circ. n. 55041 G.S. del 13/11/1978). Tale riconoscimento prevede l’esonero del contributo addizionale a carico dell'azienda.
- Eventi diversi da quelli meteorologici, purché transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori: la “fine lavoro” o “fine fase lavorativa”, per essere integrabili devono essere transitori e non imputabili al datore di lavoro o agli operai. La temporaneità della causale e la transitorietà dell’evento devono essere supportate da documentazione utile a formulare un giudizio previsionale della ripresa dell’attività lavorativa riferita al complesso aziendale e non necessariamente a tutti i lavoratori interessati. La ripresa deve essere indicata nella domanda di integrazione salariale (circ. n. 130 del 14/7/2003). La non imputabilità consiste non solo nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. Non può essere invocata la non imputabilità quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da inosservanza di obblighi contrattuali da parte del committente.