Eureka Previdenza

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Misura

La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota che dall'1/1/1998 è del 5,54% (pari al contributo per gli apprendisti), stabilito nella misura del 5,84% dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.

Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

In caso di richiesta per eventi meteorologici, l'importo del massimale va incrementato del 20%.

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Misura

La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota che dall'1/1/1998 è del 5,54% (pari al contributo per gli apprendisti), stabilito nella misura del 5,84% dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.

Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

In caso di richiesta per eventi meteorologici, l'importo del massimale va incrementato del 20%.

Tabella importi

Si riporta di seguito la Tabella per l'edilizia (già incrementata del 20%) dei massimali inferiori e superiori alla retribuzione di riferimento fissata per legge, al netto e al lordo della percentuale di riduzione di cui all'art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986, pari al contributo previsto per gli apprendisti: 5,84% dall'1/1/2007, disposto dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.

Tabella massimimali CIG Edilizia
Retribuzione di riferimento Importo nettoImporto lordo
 Anno 2016
 Inferiore a 2.102,24 1.097,95 1.166,05
 Superiore a 1.319,64 1.401,49
Anno 2015
Inferiore a
2.102,24 1.097,95 1.166,05
Superiore a
1.319,64 1.401,49
Anno 2014
Inferiore a
2.098,04 1.095,76 1.163,72
Superiore a
1.317,02 1.398,70
Anno 2013
Inferiore a 2.075,21 1.083,84 1.151,06
Superiore a 1.302,68 1.383,48
Anno 2012
 Inferiore a 2.014,77 
1.052,28
 1.117,54
 Superiore a  1.264,74 1.343,18
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