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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Domanda di CIG - Modalità di presentazione ed istruttoria
La richiesta (mod. I.G.I. 15/ED) deve essere inviata telematicamente alla sede INPS territorialmente competente per ubicazione dell'unità produttiva interessata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario di lavoro.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, il trattamento di integrazione salariale potrà essere autorizzato dalla settimana precedente alla data di presentazione (art. 2 della L. 427/1975).
La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- le cause dettagliate della sospensione o riduzione di orario;
- il periodo rapportato a settimane intere di calendario;
- il numero dei lavoratori in forza e quello per i quali viene richiesta l'integrazione salariale;
- l'unità produttiva di appartenenza dei lavoratori interessati;
- la data in cui è prevista ovvero è già avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa;
- gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;
- l'articolazione giornaliera delle ore effettuate nelle settimane in cui è richiesto l'intervento, in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
Nel caso in cui dalla tardiva presentazione della richiesta derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepita (art. 2 della L. 427/1975).
Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall'art. 10 della L. 223/1991, la domanda deve essere redatta sul mod. I.G.I. 15/ED su cui dovrà essere riportata la dicitura "legge n. 223/1991, art. 10".