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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Ricorsi

Il ricorso deve essere presentato alla Sede che ha notificato il provvedimento di reiezione entro il termine ordinatorio di 30 giorni e può essere proposto:

  • dall’azienda;
  • dai partecipanti alle riunioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, purchè abbiano, nel corso della votazione, manifestato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale;
  • dai lavoratori che possono avvalersi dei Patronati tramite espresso mandato.

Organo competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione di integrazione salariale è il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, che opera presso la Direzione generale dell'INPS, al quale il ricorso deve essere indirizzato tramite la sede che ha emesso il provvedimento impugnato su delibera della Commissione provinciale.
Avverso la reiezione del Comitato Amministrazione Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.
Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto, insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (es.: incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento), può essere proposta, nel termine di un anno, azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario (Circ. n. 165 del 15/7/1993).

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Ricorsi

Il ricorso deve essere presentato alla Sede che ha notificato il provvedimento di reiezione entro il termine ordinatorio di 30 giorni e può essere proposto:

  • dall’azienda;
  • dai partecipanti alle riunioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, purchè abbiano, nel corso della votazione, manifestato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale;
  • dai lavoratori che possono avvalersi dei Patronati tramite espresso mandato.

Organo competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione di integrazione salariale è il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, che opera presso la Direzione generale dell'INPS, al quale il ricorso deve essere indirizzato tramite la sede che ha emesso il provvedimento impugnato su delibera della Commissione provinciale.
Avverso la reiezione del Comitato Amministrazione Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.
Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto, insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (es.: incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento), può essere proposta, nel termine di un anno, azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario (Circ. n. 165 del 15/7/1993).

La Procedura DICA

La Procedura DICA
La sede acquisisce il ricorso mediante la procedura automatizzata D.I.C.A. (Decentramento Istruttoria Contenzioso Amministrativo) e compila la scheda istruttoria, che verrà trasmessa assieme al ricorso e ai relativi documenti, tramite procedura D.I.C.A., alla Direzione regionale. La direzione regionale, dopo aver esaminato il ricorso e gli allegati, predispone la relazione e lo schema di deliberazione da sottoporre agli Organi e trasmette gli atti al “Presidio Unificato Contenzioso e Recupero Crediti” e alla Direzione Centrale competente (circ. n. 13 del 2/2/2006).
In particolare:

  • in caso di richieste per sospensione di attività conseguente ad ordine del committente, devono essere trasmesse le copie dei verbali di sospensione e di ripresa con le eventuali note di chiarimenti inviate dalle aziende interessate; 
  • in caso di sospensione conseguente a redazione di “perizia di variante o suppletiva” occorre acquisire notizie sulle motivazioni che ne hanno causato la richiesta;
  • in caso di contestazioni relative all’orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente previsto durante i periodi impugnati, è necessario fornire l’orario di lavoro dei tre mesi precedenti e successivi a quelli cui si riferisce il ricorso in esame, rilevato dai libri paga o fogli presenza;
  • con riferimento alle richieste per intemperie, devono essere trasmessi i bollettini meteorologici rilasciati dagli Enti abilitati alla rilevazione dei dati relativi ai vari fenomeni, quali, temperatura, nebbia, umidità, precipitazioni e vento, con possibilità per questi ultimi eventi, di avere l’orario di registrazione.

 

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