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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Ricorsi
Il ricorso deve essere presentato alla Sede che ha notificato il provvedimento di reiezione entro il termine ordinatorio di 30 giorni e può essere proposto:
- dall’azienda;
- dai partecipanti alle riunioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, purchè abbiano, nel corso della votazione, manifestato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale;
- dai lavoratori che possono avvalersi dei Patronati tramite espresso mandato.
Organo competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione di integrazione salariale è il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, che opera presso la Direzione generale dell'INPS, al quale il ricorso deve essere indirizzato tramite la sede che ha emesso il provvedimento impugnato su delibera della Commissione provinciale.
Avverso la reiezione del Comitato Amministrazione Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.
Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto, insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (es.: incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento), può essere proposta, nel termine di un anno, azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario (Circ. n. 165 del 15/7/1993).